Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8619 del 07/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 07/05/2020), n.8619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19360/2015 proposto da:

INTESA SANPAOLO S.P.A., quale società incorporante di CASSA DI

RISPARMIO DI VENEZIA S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32,

presso lo studio dell’avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO TOSI, ANDREA

UBERTI;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36,

presso lo studio dell’avvocato MARIO MASSANO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GABRIELE DALLA SANTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 131/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/06/2015 r.g.n. 372/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento;

udito l’Avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Venezia in parziale accoglimento della domanda proposta da S.P. nei confronti Cassa di Risparmio di Venezia ha accertato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella categoria quadri di primo livello dal 1991 ed ha condannato la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dal 21 luglio 2005, decorrendo la prescrizione dal trasferimento del ricorrente ad altro incarico. Ha rigettato invece la domanda diretta ad ottenere il pagamento della doppia indennità di rischio.

2. La Corte di appello di Venezia, decidendo sull’appello principale della Cassa di Risparmio di Venezia e su quello incidentale del S., in parziale riforma della sentenza ha dichiarato prescritti i crediti maturati nel quinquennio antecedente il 21 ottobre 2009 ed ha condannato la società al pagamento in favore del S. dell’indennità di cassa e di custodia pegni dal dicembre 2009 al 15 febbraio 2010 detratto quanto già corrisposto per uno di questi titoli, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione dei crediti al saldo.

3. La Corte territoriale ha accertato, al pari del primo giudice, che dall’istruttoria era emerso che l’attività del S. si svolgeva nell’ambito del credito su pegno e che egli era custode e magazziniere dei beni ricevuti in pegno con un limite di 2.000,00 Euro per ciascuna polizza. Ha proceduto quindi ad una parametrazione dei compiti svolti con le mansioni descritte nelle declaratorie professionali ed ha ritenuto che non fosse risultato confermato il dedotto svolgimento promiscuo delle mansioni di addetto alla cassa ed al settore del credito su pegno. Ha poi accertato che, nell’ambito dei compiti assegnatigli, il S. era responsabile dell’attività svolta ed ha evidenziato che nella declaratoria contrattuale di appartenenza l’autonomia riconosciuta al dipendente si esplica nei limiti stabiliti dalle circolari e dalle norme regolamentari interne ed è priva di responsabilità diretta propria del perito in materia di erogazione del credito su pegno. Con riguardo alla decorrenza della prescrizione, poi, ha accertato che questa era stata correttamente interrotta dal tentativo obbligatorio di conciliazione del 21 ottobre 2009. Quanto alla cumulabilità dell’indennità di rischio cassa con quella custodia pegni, la Corte ha ritenuto che l’accordo del 2009 non contenesse una prescrizione nel senso della incumulabilità delle indennità e che il regolamento allegato dalla Banca non poteva unilateralmente modificare il trattamento retributivo pacificamente erogato.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre Intesa San Paolo s.p.a., incorporante la Cassa di Risparmio di Venezia s.p.a., articolando due motivi ai quali resiste con controricorso S.P.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il primo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., in relazione all’art. 87 del c.c.n.l. del credito 8 dicembre 2007 con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è fondato e deve essere accolto restandone superfluo l’esame del secondo motivo con il quale è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere omesso di pronunciare sull’esatta decorrenza del diritto all’inquadramento che, a tutto voler concedere sarebbe decorsa da cinque mesi dopo la ricezione dell’incarico di stimatore (1.5.1991-1.10.1991) valutazione rilevante ai fini del trattamento normativo.

5.1. Va rammentato che il controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione non si esaurisce in una verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nella ipotesi normativa (cfr. Cass. 16/08/2004 n. 15968 e recentemente Cass. 29/08/2019 n. 21772). Occorre dunque verificare se la Corte nella sua operazione di riconduzione della fattispecie concretamente accertata a quella astrattamente applicata ha tenuto conto dei tratti specifici e caratterizzanti di quest’ultima.

5.2. Ritiene allora il Collegio che la Corte di merito, nel riconoscere il diritto del S. al superiore inquadramento, abbia trascurato di considerare il contesto organizzativo nel quale le mansioni erano svolte e con un errato procedimento di sussunzione, incorrendo nella violazione delle disposizioni del contratto che regolano la classificazione del personale, trascurando circostanze di fatto del tutto pacifiche tra le parti, ha erroneamente ricostruito le mansioni svolte riconducendole al profilo rivendicato dal lavoratore.

5.3. Va qui ricordato che al ricorrente, divenuto impiegato addetto alla cassa e ad altre mansioni di sportello nel 1989, a decorrere dal 1991 sono state attribuite altresì le mansioni di perito estimatore presso il reparto di pegno dell’Agenzia n. (OMISSIS). Prima inquadrato nel grado V della categoria impegati a decorrere dal 1 maggio 1996 è passato nel grado IV e quindi, in virtù della nuova classificazione contenuta nel c.c.n.l. del credito del 11.7.1999 nell’area terza secondo livello, poi transitato al terzo dal 2001 ed al quarto dal 2009.

5.4. La Corte territoriale ha in fatto accertato che il S. accanto ai residuali compiti di cassiere svolgeva insieme ad altri tre impiegati anche quelli di addetto al credito su pegno con riguardo ai quali nell’ambito dell’Agenzia di Mestre procedeva alla stima dei beni entro il limite di valore di Euro 2000,00 e disponeva per la custodia degli stessi.

5.5. Orbene la qualifica rivendicata dal S. e riconosciuta dalla Corte di appello è disciplinata dall’art. 76 del c.c.n.l. del 2007 e si caratterizza per la stabile assegnazione a mansioni di elevata responsabilità funzionale ed elevata preparazione professionale; ovvero caratterizzate da particolare specializzazione con maturazione di significativa esperienza in strutture centrali o nella rete commerciale; o ancora da elevate responsabilità nella direzione o nel coordinamento di altri dipendenti anche con riguardo alla loro crescita professionale. Si tratta di funzioni che possono prevedere l’effettivo esercizio di poteri negoziali verso terzi in rappresentanza dell’impresa da espletarsi in autonomia e discrezionalità.

5.6. Al contrario per l’inquadramento posseduto sono richiesti contributi “professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa” con “applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione”. Si tratta di mansioni caratterizzate da “decisioni nell’ambito di una delimitata autonomia funzionale” e “sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall’impresa ma possono concorrere a supportare processi decisionali superiori”.

5.6. Orbene dal mero raffronto delle declaratorie professionali risulta evidente l’errore in cui è incorsa la Corte di merito che ha del tutto trascurato di considerare che per il conseguimento della qualifica rivendicata non era sufficiente un’autonomia e responsabilità nello svolgimento delle mansioni che, come quella accertata, era contenuta in confini ben delineati, ma piuttosto una responsabilità elevata nella direzione o nel coordinamento di altri dipendenti nella specie pacificamente inesistenti. Autonomia e discrezionalità nell’impegnare l’impresa verso terzi, insussistenti ove si consideri il limitato ambito di operatività. Elevata responsabilità funzionale ed elevata preparazione professionale, mansioni caratterizzate da particolare specializzazione.

5.7. Nessuno di questi parametri è stato tenuto in considerazione da parte della Corte di merito che ha accertato al contrario ed in concreto proprio la riconducibilità dei compiti svolti a quel limitato, ma pur sempre sussistente, grado di autonomia che la qualifica posseduta dal S. riconosce al personale inquadrato nella terza area professionale, quarto livello retributivo, profilo di assistente alla clientela che svolga le mansioni di perito estimatore le quali rientrano nell’ambito di quelle mansioni eterogenee che possono ricomprendere anche la custodia di beni costituiti in pegno.

6. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessario eseguire ulteriori accertamenti di fatto la controversia può essere definita nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originaria domanda.

Quanto alle spese dell’intero processo si reputa equo compensarle ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009, tenuto conto dell’esito alterno delle decisioni e dell’oggettiva difficoltà interpretativa delle disposizioni collettive.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda.

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020

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