Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8478 del 05/05/2020

Cassazione civile sez. III, 05/05/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 05/05/2020), n.8478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28337/2018 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Roma alla via Enrico

Tazzoli n. 2 presso lo studio dell’avvocato Gioffrè Maria Antonia

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Condominio (OMISSIS), in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ludovisi n. 35 presso lo

studio dell’avvocato Lauro Massimo che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Forestieri Maurizio, Pane Salvatore;

– controricorrente –

e contro

Unipolsai Assicurazioni Spa;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2795/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/01/2020 da Dott. Cristiano Valle, osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.S. conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il Condominio (OMISSIS) affermando di avere riportato gravi lesioni a seguito di una caduta occorsagli mentre si trovata nel detto Condominio, appoggiato ad una balaustra che aveva improvvisamente ceduto.

Il Tribunale e la Corte d’appello di Napoli hanno rigettato la domanda in quanto dalle testimonianze raccolte, anche se de relato, risultava che il M. stesse in piedi sulla balaustra e, quindi, aveva dato causa alla caduta.

Avverso la decisione d’appello ricorre, con atto affidato a nove motivi, M.S..

Resiste il (OMISSIS) con controricorso.

UnipolSai S.p.a., assicuratrice per la responsabilità civile del Condominio, è rimasta intimata.

Il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale.

Il P.G. non ha presentato conclusioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso sono formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 e, l’ultimo, per violazione di legge (a quanto sembra di evincere dal tenore letterale).

Il primo motivo censura la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 116 e 257 c.p.c.

Il secondo mezzo denuncia censure ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 111 Cost., comma 6, e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Il terzo motivo afferma violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame, da parte della sentenza d’appello, della consulenza tecnica di ufficio.

Il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo mezzo sono tutti formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 11, n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 116 c.p.c., art. 111 Cost., comma 6, nonchè in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di Appello pronunciato su difesa non proposta, riguardante la realizzazione del caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c. e, infine in relazione agli artt. 115 e 116,246 e 257 c.p.c.

Il primo motivo ed il secondo motivo possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi.

I due mezzi, mediante riferimento delle censure all’art. 360 c.p.c., n. 4 chiedono a questa Corte un riesame dell’apprezzamento del materiale istruttorio vagliato dai giudici di merito.

In particolare viene chiesta una rivalutazione della scelta compiuta dal giudice d’appello, e prima ancora, di quello di primo grado, circa la scelta delle prove sulle quali basare il proprio convincimento.

Le censure, inoltre, non sono adeguatamente prospettate in quanto affermano nullità della sentenza per mancanza della motivazione ma viceversa chiedono in concreto un diverso ragionamento decisorio.

La Corte territoriale ha adeguatamente motivato le ragioni in base alle quali ha ritenuto affidarsi alle dichiarazioni del teste S. e quindi del teste Mo. e in tal modo ha adeguatamente assolto l’obbligo motivazionale, ossia ha compiuto l’accertamento di fatto che le è demandato e che è incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente, come riscontrabile nel caso di specie, motivato (da ultimo, quale espressione di un orientamento oramai costante, si veda Cass. n. 21187 del 08/08/2019 Rv. 655229 – 01).

Il terzo ed il quarto motivo, sebbene formulati il terzo con riferimento al n. 5 ed il quarto al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 chiedono anche essi una riedizione del ragionamento decisorio in tema di prove e consulenza tecnica di ufficio.

Il terzo motivo, formulato per omesso esame della consulenza tecnica di ufficio, è inoltre inammissibile in quanto, a fronte di una evidente identità decisionale della sentenza di primo e di quella di secondo grado, omette di specificare quali siano gli elementi di fatto tra loro diversi posti a fondamento dell’una e dell’altra, secondo la, oramai costante, giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26774 del 22/12/2016 Rv. 643244 – 03), al quale il Collegio intende dare seguito: “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.”.

Il quarto motivo reitera, ancora con deduzione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censure non pertinenti al giudizio di legittimità, in quanto, agganciandosi al precedente terzo motivo, richiede un diverso apprezzamento della consulenza tecnica di ufficio, in senso difforme da quanto fatto dalla Corte territoriale, che, seppure in modo conciso, ha comunque motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto preferibile la ricostruzione di quanto occorso al M. nei termini di una caduta “in posizione verticale” affermando che ciò era compatibile con le conseguenze riportate (frattura del calcagno destro, come risultante – ed è la Corte d’Appello che compie (a pag. 3 della sentenza) il richiamo – dalla consulenza tecnica di ufficio e dalla documentazione sanitaria in atti). Il quinto, il sesto ed il settimo motivo prospettano ancora vizi di nullità della sentenza e del procedimento, con riferimento: alla carenza di motivazione, per essere la stessa meramente apparente in quanto si limita a richiamare quella di primo grado, alla valutazione del materiale probatorio, essenzialmente delle testimonianze e sono, pertanto, inammissibili, o comunque non incrinano il ragionamento del giudice del merito.

In particolare, con riferimento alla dedotta carenza di motivazione, in quanto sostanzialmente effettuata mediante riferimento a quella di primo grado deve ribadirsi l’orientamento di legittimità (Cass. n. 21037 del 23/08/2018 Rv. 650138 – 01) che afferma: “La sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem ove contenga espliciti riferimenti alla pronuncia di primo grado, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto, e fornisca, pur sinteticamente, una risposta alle censure formulate, nell’atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l’integrazione della parte motiva delle due sentenze.”.

Con riferimento alle censure mosse mediante richiamo degli artt. 115 e 116 c.p.c. deve rilevarsene la infondatezza, in quanto perchè si configuri effettivamente un motivo denunciante la violazione Pag. 5 di del paradigma dell’art. 115 c.p.c. è necessario che venga denunciato, nell’attività argomentativa ed illustrativa del motivo, che il giudice non ha posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè che abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”. Ne segue che il motivo così dedotto è privo di fondamento per ciò solo.

Per dedurre, inoltre, la violazione del paradigma dell’art. 116 c.p.c. è necessario considerare che, poichè detta norma prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi).

La censura rivolta, invece, alla sentenza d’appello per avere pronunciato oltre il limite della difesa, perchè la Corte avrebbe ritenuto applicabile l’art. 2051 c.c. e affermato che il Condominio appellato ne aveva fornito prova non è specifica, in quanto non spiega perchè la Corte avrebbe pronunciato oltre la difesa di parte, in quanto la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. era stata prospettata dallo stesso M., e, quindi, la prova del fortuito, ravvisabile anche in una condotta esorbitante della parte che agisce invocando la speciale responsabilità per cose in custodia, può essere fornita anche mediante dimostrazione della detta condotta sia stata di per sè sola causativa dell’evento (Cass. n. 02480 del 01/02/2018 Rv. 647934 – 01): “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.

L’ottavo motivo, che deduce violazione dell’art. 246 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 per avere la Corte posto a fondamento della decisione una testimonianza di soggetto già rivestente la qualità di condomino, è inammissibile, in quanto, il ricorso di legittimità, dopo avere fatto rilevare che l’incapacità a testimoniare del Mo. era stata rappresentata nell’immediatezza della sua chiamata a deporre d’ufficio, da parte del giudice, non indica dove e quando, a fronte dell’avvenuta escussione del teste, l’omesso rilievo della condizione di incapacità a testimoniare del Mo. sia stata prospettata in sede di appello nè dalla sentenza di appello risulta che la cesura sia stata specificamente proposta.

Il nono motivo del ricorso è un non-motivo, come già detto. Non vengono esposte specifiche censure con riferimento alla statuizione sulle spese, ma se ne chiede soltanto la revisione consequenziale all’auspicato accoglimento dei precedenti motivi. Esso resta pertanto assorbito dalla declaratoria di rigetto e comunque di inammissibilità degli altri motivi, mentre per quanto riguarda l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato è sufficiente ribadire quanto già da tempo affermato da questa Corte (Cass. n. 10306 del 13/05/2014 Rv. 630896 – 01): “In tema di impugnazioni, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame”.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della controversia.

Al rigetto dell’impugnazione consegue che deve darsi atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 2.050,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione terza civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2020

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