Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28520 del 22/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28520
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.S.A. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio
dell’Avvocato STANISCIA NICOLA, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso introduttivo;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Presidente pro tempore e legale rgappresentante,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati RICCI MAURO e PULLI CLEMENTINA, giusta procura in calce al
ricorso notificato;
– resistente –
avverso il provvedimento n.r.g 15142/10 del TRIBUNALE di ROMA,
depositato l’11/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
B.S.A. ha agito in giudizio nei confronti dell’INPS per ottenere il ricalcolo della pensione di reversibilità in godimento ed il pagamento degli arretrati. Con ordinanza in data 11.11.2010 il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Trieste, argomentando dalle circostanze che la ricorrente risiede attualmente in Croazia, già facente parte del territorio italiano, e che la prestazione pensionistica era gestita dalla sede INPS di Trieste.
Avverso tale provvedimento propone regolamento di competenza B. S.A. deducendo violazione degli artt. 19 e 444 c.p.c., come mod. dalla L. n. 69 del 2009, ed, al riguardo, osserva che l’assicurata, nata e vissuta in Croazia, non ha mai avuto residenza in Italia e che la prestazione è stata liquidata dalla sede INPS di Trieste sulla base di una ripartizione amministrativa interna, e non in forza di una presunta ultima residenza in Italia. L’INPS ha depositato procura difensiva. Il regolamento è meritevole di accoglimento.
Per come, infatti, già affermato da questa Suprema Corte in precedenti pronunce (v. ad es da ultimo Cass. (ord) n. 11970/2011), nella fattispecie risulta inapplicabile il criterio di individuazione della competenza in base alla residenza, ai sensi dell’art. 444 c.p.c. (nuovo testo), e devesi, invece, far riferimento al criterio residuale, di cui all’art. 19 c.p.c., delle sede dell’ente convenuto, apparendo evidente che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto che il provvedimento di liquidazione della pensione da parte della sede di Trieste dimostrasse una pregressa residenza dell’assicurata in tale città, laddove, invece, le disposizioni emanate dall’Istituto rilevano solo ai fini della ripartizione amministrativa interna degli affari fra le varie sedi dell’ente stesso. Per il resto è appena il caso di soggiungere che, gravando sulla parte che eccepisce l’incompetenza l’onere rigoroso di dimostrare l’insussistenza dei criteri di collegamento legali, non può il giudice, in difetto di prova circa l’effettiva (ultima) residenza in Italia, ritenere, alla luce del precetto dell’art. 444 c.p.c., che al “trasferimento all’estero” sia equiparabile la precedente appartenenza della penisola istriana al territorio italiano ed, ancor più, surrogare con tale valutazione – attinente alla geografia politica del territorio interessato – la prova dell’effettiva residenza, in deroga al criterio di riferimento legale.
Il regolamento va, pertanto, accolto e dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Roma.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma; condanna l’INPS al rimborso delle spese in favore della ricorrente, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 1000,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011