Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28300 del 22/12/2011
Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28300
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28012-2009 proposto da:
D.S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, V. GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato LA VIA
ALESSANDRA, rappresentato e difeso dagli avvocati MARINO AURELIO,
SCALA ANGELO, RUSSO GIUSEPPE giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA
ANTONIETTA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
C.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3729/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 29/10/2008; R.G.N. 5268/2004.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/11/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Nola ha accertato l’esclusiva responsabilità del Campana nella produzione del sinistro nel corso del quale il D. S. ha subito danni alla persona. La Corte d’appello di Napoli, parzialmente riformando la prima sentenza, ha ritenuto uguale la responsabilità dei conducenti.
Propone ricorso per cassazione il D.S. attraverso quattro motivi. Risponde con controricorso la Milano Ass.ni.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Occorre ribadire il principio secondo cui la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente difficoltosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. S.U. n. 16628/09; n. 6279/11).
Nella specie il ricorso (composto di 85 pagine) è costituito dall’assemblaggio di pressochè tutti gli atti dei giudizi di merito, senza però contenere quella “esposizione sommaria dei fatti di causa” imposta a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c..
Esposizione che non è neppure contenuta nei motivi di ricorso.
Il che presuppone che, per delibare le doglianze, il giudice della legittimità dovrebbe procedere alla lettura di tutti gli atti della causa del merito (attività questa consentita solo in eccezionali casi).
Il diverso esito dei giudizi di merito consiglia l’intera compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011