Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8162 del 24/04/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/04/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 24/04/2020), n.8162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16727/2017 proposto da:

C.L., B.G., BE.LU., CA.PI.,

CO.OR., F.R., tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato SAVINA

BOMBOI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO

COSSU;

– ricorrenti –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO RAIMONDO

BOCCIA, ENZO MORRICO e ROBERTO ROMEI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 562/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/12/2016, R.G.N. 691/2015;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza in data 22 dicembre 2016, la Corte d’appello di Venezia revocava i Decreti Ingiuntivi ottenuti dal Tribunale di Venezia da C.L., Ca.Pi., F.R., Co.Or., Be.Lu. e B.L., così rigettandone le richieste di somme in ragione del mancato pagamento di retribuzioni maturate dal novembre 2013 al gennaio 2015, dalla datrice Telecom Italia s.p.a., cedente il ramo d’azienda cui essi erano addetti a Ceva Logistics s.p.a. (con contratto del 27 febbraio 2003 ed effetto dal 1 marzo 2003);

le pretese erano fondate sulla sentenza dello stesso Tribunale n. 576/2006 (in giudicato per effetto della sentenza n. 17683/2014 della Corte di Cassazione, di rigetto del ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di conferma), che aveva accertato l’illegittimità della cessione;

in accoglimento dell’appello della società cedente, essa riformava pertanto la sentenza di primo grado, che ne aveva invece rigettato le opposizioni ai distinti decreti;

avverso tale sentenza i lavoratori, con atto notificato il 22 giugno 2017, ricorrevano per cassazione con sei motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., cui Telecom Italia s.p.a. resisteva con controricorso;

il P.G. rassegnava le proprie conclusioni ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. i ricorrenti deducono omesso esame di fatto decisivo, quale l’assenza, nelle deduzioni del ricorso in appello di Telecom Italia s.p.a. relative alla sopravvenuta conoscenza dell’impugnazione dei licenziamenti intimati da Ceva Logistics s.p.a. ai lavoratori e della successiva conciliazione della controversia (ai fini di inammissibilità della domanda dei lavoratori per sopravvenuto difetto d’interesse), di alcun riferimento temporale per la sua collocazione in un momento successivo all’ultima udienza davanti al Tribunale, avendo la società in esse semplicemente dato atto dell’acquisizione della conoscenza soltanto “nel corso del giudizio” (primo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, per non corretta applicazione del principio di “non contestazione”, in assenza di un onere dei lavoratori più specifico della deduzione di novità della questione, a fronte della generica allegazione dalla società datrice cedente di conoscenza delle circostanze indicate nella precedente doglianza soltanto “nel corso del giudizio” (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

2.1. premesso che l’interesse ad agire, condizione dell’azione, connotato dai caratteri di attualità e concretezza al momento della decisione in quanto mirato al conseguimento di un risultato giuridicamente utile (Cass. 30 luglio 2015, n. 16162; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057), è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poichè costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda (Cass. 7 marzo 2002, n. 3330; Cass. 29 settembre 2016, n. 19268);

2.2. la circostanza di fatto della sopravvenuta conoscenza da Telecom Italia s.p.a. dell’impugnazione dei licenziamenti intimati da Ceva Logistics s.p.a. ai lavoratori e della successiva conciliazione della controversia, veicolata nella prospettiva della carenza di interesse ad agire dei lavoratori, è stata esaminata, quale fatto storico decisivo e pertanto nel rispetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415), dalla Corte territoriale (all’ultimo capoverso di pg. 11 della sentenza);

2.3. dedotta quale dato di fatto specificamente allegato, essa non è stata punto contestata dai lavoratori, limitatisi a dedurre, sotto il profilo giuridico, la novità della questione posta: così operando il principio di non contestazione, posto dall’art. 115 c.p.c. (Cass. 19 ottobre 2016, n. 21075; Cass. 10 maggio 2018, n. 11252), appunto riguardante le sole allegazioni assertive della controparte (Cass. 21 giugno 2016, n. 12748; Cass. 8 febbraio 2018, n. 3022; Cass. 27 giugno 2018, n. 16908);

2.4. nel caso di specie, la Corte veneziana ha ritenuto, nell’esaminare la deduzione di fatto, l’assenza di contestazione circa la sopravvenuta conoscenza” da parte dei lavoratori (al primo capoverso di pg. 12 della sentenza): con apprezzamento di esclusiva spettanza del giudice del merito, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, dell’esistenza e del valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680; Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490); ed esso è da intendere in riferimento alla sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrante nell’interpretazione dell’atto della parte, quale funzione del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27833; Cass. 3 maggio 2007, n. 10182);

3. i ricorrenti deducono quindi violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 1406 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’unicità del rapporto di lavoro intrattenuto dai prestatori con la cedente e con la cessionaria, anche nel caso di accertata illegittimità del trasferimento, anzichè distinto i due rapporti (uno di fatto con la seconda; l’altro quiescente con la prima), con la conseguente ininfluenza delle vicende (nel caso di specie: di conciliazione del giudizio di impugnazione del licenziamento intimato dalla cessionaria) del rapporto con la cessionaria su quello con la cedente (terzo motivo);

4. esso è fondato;

4.1. deve innanzi tutto essere esclusa l’inammissibilità del mezzo, per supposta novità della questione relativa alla duplicità, piuttosto che unicità, del rapporto di lavoro in oggetto, avendo essa a pieno titolo costituito parte (tra l’altro, cruciale) del dibattito processuale, come risulta dalle allegazioni difensive riportate nella sentenza impugnata (in particolare, al secondo capoverso di pg. 6, all’ultimo di pg. 8 e al primo di pg. 9);

4.2. nel merito, questa Corte ha ritenuto, con sentenze oggetto di ampie ed approfondite argomentazioni (Cass. 3 luglio 2019, n. 17784; Cass. 7 agosto 2019, n. 21158), qui espressamente richiamate in quanto condivise e pertanto meritevoli di continuità, che:

4.2.1. soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporti la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., che, in deroga all’art. 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto. Ed è evidente che l’unicità del rapporto venga meno, qualora, come appunto nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l’instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto (già, e non più, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore “continui” di fatto a lavorare;

4.2.2. per insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’unicità del rapporto presuppone la legittimità della vicenda traslativa regolata dall’art. 2112 c.c.: sicchè, accertatane l’invalidità, il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente (sebbene quiescente per l’illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale);

4.2.3. il trasferimento del medesimo rapporto si determina solo quando si perfeziona una fattispecie traslativa conforme al modello legale; diversamente, nel caso di invalidità della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 2112 c.c.) e di inconfigurabilità di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione), quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell’originario cedente (da ultimo: Cass. 28 febbraio 2019, n. 5998);

4.2.4. pure a fronte di una duplicità di rapporti (uno, de iure, ripristinato nei confronti dell’originario datore di lavoro, tenuto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora del lavoratore; l’altro, di fatto, nei confronti del soggetto, già cessionario, effettivo utilizzatore), la prestazione lavorativa solo apparentemente resta unica: giacchè, accanto ad una prestazione materialmente resa in favore del soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione di ramo d’azienda, abbia instaurato un rapporto di lavoro di fatto, ve n’è un’altra giuridicamente resa, non meno rilevante sul piano del diritto, in favore dell’originario datore, con il quale il rapporto di lavoro è stato de iure (anche se non de facto, per rifiuto ingiustificato del predetto) ripristinato;

4.2.5. nello stesso senso, è stato ribadito il consolidato orientamento circa l’interesse a far valere giudizialmente l’insussistenza di un trasferimento di ramo d’azienda da parte del lavoratore ceduto, nonostante la prestazione di lavoro resa in favore del cessionario e le eventuali vicende risolutive del rapporto con il medesimo, siccome irrilevanti (Cass. 16 giugno 2014, n. 13617; Cass. 7 settembre 2016, n. 17736; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25144; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2281);

5. i ricorrenti deducono in subordine nullità della sentenza per violazione dell’art. 2909 c.c., per la ritenuta deducibilità nell’odierno giudizio di fatti (asseritamente) estintivi nonostante la preclusione per il giudicato (Cass. n. 17683/2014) formatosi sull’accertamento di persistenza del rapporto dei lavoratori con Telecom Italia s.p.a. (quarto motivo); violazione degli artt. 1372 e 2727 c.c., per erronea individuazione dalla Corte territoriale di un comportamento concludente dei lavoratori (nell’impugnazione del licenziamento loro intimato da Ceva Logistics s.p.a. e nella successiva conciliazione della controversia), tale da indurne il riflesso degli effetti estintivi del rapporto con essa anche in quello con Telecom Italia s.p.a., nonostante l’inequivoca presenza di circostanze contraddittorie, quali la prosecuzione del contenzioso con questa, sotto vari profili, per ottenerne il ripristino del rapporto di lavoro e il risarcimento del danno per il relativo inadempimento (quinto motivo); omesso esame di fatti decisivi, quali le circostanze indicate nel precedente motivo, contrarie a indurne il comportamento concludente dei lavoratori erroneamente ritenuto (sesto motivo);

5.1. essi sono assorbiti;

8. pertanto deve essere accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due ed assorbiti gli altri, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

PQM

La Corte:

accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due ed assorbiti gli altri; cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2020

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