Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8125 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 23/04/2020), n.8125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29472-2016 proposto da:

MORSILE’ GROUP IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO PANICCIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO MOSETTI;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO,

11, presso lo studio dell’avvocato SIMONE BECCHETTI, rappresentato e

difeso dagli avvocati CESARE NATALIZIO, DEBORA NATALIZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3142/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto

l’accoglimento del motivo 3 di ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

la Morsilli Group Immobiliare srl ricorre, con atto notificato il 17/12/2016 ed articolato su tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 3142 del 18/05/2016, con cui la Corte d’appello di Roma, accogliendo in parte l’appello di C.V., ha rigettato la domanda della ricorrente di condanna di controparte al risarcimento del danno causato dalla trascrizione indebita di una domanda di retratto successorio avente ad oggetto una quota di immobile ereditario acquistata nel corso di una espropriazione immobiliare in odio ad C.A. dal Tribunale di Cassino: e tanto per esclusione della sussistenza di un danno risarcibile, nonostante la pure ribadita illegittimità della trascrizione per non configurabilità del retratto in una vendita giudiziale;

resiste con controricorso l’intimato; e, per l’adunanza camerale del 09/01/2020, il Pubblico Ministero produce requisitoria scritta con richiesta di accoglimento del terzo motivo – ed entrambe le parti depositano memoria, rispettivamente ai sensi del terz’ultimo e del penultimo periodo dell’art. 380-bis.1 c.p.c., come inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo di censura la ricorrente lamenta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè violazione dell’art. 330 c.p.c. e D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies su un punto decisivo della controversia: eccezione preliminare di inesistenza della notifica dell’atto di appello”: al riguardo sostenendo che la notifica dell’atto di appello al domiciliatario a mezzo pec, quando il difensore era residente fuori circoscrizione ma aveva eletto domicilio, sarebbe inesistente e non meramente invalida, nè sanabile, oltretutto per il decorso del termine – nel frattempo ormai definitivamente spirato per proporre l’impugnazione;

tale motivo è infondato: alla stregua della giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916), una simile irritualità a tutto concedere integra una mera nullità della notificazione, in quanto comunque il domiciliatario ritualmente nominato tale non è certo affatto estraneo alla difesa della parte cui l’atto è diretto; ed una tale nullità è stata poi in concreto sanata dalla costituzione, benchè tardiva e non in tempo utile per resistere almeno alla poi accolta istanza di inibitoria, della destinataria della notifica dell’atto di gravame: e si tratta, com’è noto e per giurisprudenza consolidata, di sanatoria con efficacia ex tunc, indisponibile ad opera della parte e non neutralizzabile con la mera contraria dichiarazione;

col secondo motivo di ricorso la Morsilli Group Immobiliare srl denuncia “omessa ed insufficiente motivazione nonchè violazione ed errata applicazione dell’art. 345 c.p.c.: sull’eccezione di inammissibilità dell’avversario motivo di appello distinto al n. 4”: sul punto argomentando che si trattava o di argomenti già tardivamente svolti in primo grado (il 4-a dell’appello, articolato su deduzioni di implausibilità dell’offerta del promissario acquirente per solo 1/4 di un bene di cui l’attore era proprietario per 1/2) o di argomenti nuovi (quelli ai punti 4-b ss. dell’appello, tra cui: la simulazione dell’importo della compravendita non conclusa con conseguente locupletazione indebita per la differenza o l’indimostrata perdita; l’incertezza e non affidabilità della prova della data anche per le modalità di apposizione dei timbri postali; la carenza di prova sulla differenza in aumento dei prezzi di acquisto e di promessa in vendita);

pure tale motivo è infondato: benchè non espressamente qualificate tali al fine di un’esplicita presa di posizione sull’eccezione di tardività, le tesi sviluppate dall’appellante al suo punto 4 del gravame, se non altro come trascritte o riportate in ricorso, restano argomentazioni difensive o mere difese a confutazione del merito della pretesa avversaria, integrando quelle la contestazione della sussistenza dei fatti costitutivi ex adverso dedotti e riconosciuti dalla sentenza appellata con riguardo soltanto al prezzo dedotto nell’affare effettivamente non più condotto a termine dalla danneggiata;

infine, col terzo motivo la ricorrente deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè violazione ed errata applicazione dell’art. 2043 c.c.: sul risarcimento dei danni subiti dalla società Morsilli Group Immobiliare srl”: contestando che non discenda automaticamente un diritto al risarcimento, comunque dinanzi alle prove sulla pur solo temporanea – ma protrattasi nel tempo – incommerciabilità del bene, come anche sulla perdita del doppio della cauzione;

un tale motivo è, a differenza dei primi due, inammissibile, perchè il prospettato vizio motivazionale non è più previsto dal novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., mentre neppure può configurarsi un vizio di sussunzione nell’esclusione in concreto dell’applicabilità di una norma ad una fattispecie come in concreto ed in punto di fatto ricostruita in base ad operazioni non adeguatamente censurate;

è, infatti, bensì vero che va applicato l’art. 2043 c.c. al caso dell’illegittimità della trascrizione (Cass. Sez. U. 23/03/2011, n. 6597; Cass. 31/07/2015, n. 16272, a mente della quale “l’azione di risarcimento danni in caso di trascrizione illegittimamente eseguita al di fuori dei presupposti previsti dagli artt. 2652 e 2653 c.c. può essere proposta… anche in via autonoma ex art. 2043 c.c., che integra uno strumento idoneo ad assicurare una tutela estesa alla colpa lieve…, commisurata alle maggiori responsabilità dell’autore del fatto e si giustifica per… l’oggetto dell’accertamento rispetto al giudizio su cui è intervenuta la trascrizione”), poichè (Cass. 18/04/2007, n. 9297) proprio una tale illegittimità, siccome la trascrizione è stata eseguita in ipotesi per la quale la legge non la contempli, non osta a che la trascrizione stessa, benchè improduttiva di effetti giuridici, determini uno stato di incertezza o di dubbio, di per sè pregiudizievole alla commerciabilità dell’immobile;

ed è del pari vero che, di norma, può derivare in linea generale un danno dalla limitata commerciabilità di un bene afflitto da una trascrizione radicalmente indebita, soprattutto ed in particolare per un’impresa pacificamente esercente il commercio nel settore e quindi professionalmente sensibile a tali vicende: sotto tale profilo dovendosi condividere l’argomentazione esposta dal pubblico ministero nella sua requisitoria scritta a sostegno della richiesta di accoglimento del motivo qui esaminato;

eppure questa conclusione, pur dovendosi correttamente prescindere dal prevedibile esito vittorioso dei rimedi dati contro la stessa, attiene però alla potenzialità dannosa della trascrizione, mentre poi occorre valutare se in concreto una limitazione in concreto alla commerciabilità si sia avuta, poichè va sempre esclusa una spettanza automatica del risarcimento, o, ciò che è lo stesso, poichè non può mai configurarsi un danno c.d. in re ipsa;

e, nella fattispecie in esame, la corte di merito ha poi escluso in concreto che il danno si sia effettivamente verificato, nonostante l’astratta potenzialità dannosa della trascrizione illegittima: infatti, la concreta limitazione della commerciabilità non ha dato effettivo esito negativo per la venditrice, poichè, quanto al prezzo dedotto nell’affare non concluso con terzi a causa dell’illegittima trascrizione, la qui gravata sentenza ha complessivamente escluso in radice la credibilità delle condizioni contrattuali pattuite e così il solo dedotto parametro di quantificazione del guadagno mancato;

e tale conclusione la corte territoriale raggiunge in base ad apprezzamento di fatto non reso oggetto di valida censura e pertanto non revocabile in dubbio in questa sede, nè superabile con una deduzione di sussistenza di un danno ricavabile aliunde, visto che tale deduzione non è mai stata idoneamente sviluppata in questa sede, nemmeno in subordine e tanto meno sotto il profilo di un’impossibilità di addurre elementi per una puntuale quantificazione, sì da attivare la potestà del giudicante di ricorrere ad una valutazione equitativa;

va concluso, quindi ed in tal senso ritenuta corretta la conclusione della corte territoriale, nel senso che un’effettiva limitazione delle potenzialità di circolazione del bene non si è avuta in concreto, sicchè alla condotta potenzialmente dannosa non vi è valida prova esser seguita una concreta conseguenza pregiudizievole per la ricorrente;

gli altri profili, più propriamente riconducibili al danno emergente, tra cui soprattutto quello dell’avvenuta restituzione del doppio della caparra, non sono invece utilmente dedotti in questa sede, visto che nel ricorso non si deduce adeguatamente che tali ulteriori voci fossero state espressamente riconosciute in primo grado (anzi risultando, dalla sommaria descrizione in ricorso del contenuto della sentenza del tribunale, che le medesime fossero rimaste disattese), o, al contrario, che, ove non riconosciute, contro tale omesso riconoscimento implicante soccombenza parziale in senso tecnico – fosse stata proposta impugnazione incidentale già appunto alla corte d’appello;

e tanto impedisce a questa Corte di verificare la non novità – o la non preclusione da omessa impugnazione del rigetto in primo grado della pretesa in parte qua – della relativa questione, rendendola inammissibile;

il ricorso – infondati i primi due motivi ed inammissibile il terzo va pertanto rigettato, ma l’alterno andamento dei gradi di merito rende di giustizia, in uno alla sicura sussistenza dell’illegittimità della trascrizione posta in essere dall’odierno controricorrente, la totale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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