Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28534 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 23548 e 24558 del R.G. anno

2008, vertenti tra:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente principale –

e

TRASPORTI URBANI AGRIGENTO – T.U.A. SRL con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv. TORRISI

Renato del Foro di Catania, domiciliata presso la cancelleria della

Corte di Cassazione in Roma Piazza Cavour;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 78/13/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Palermo – Sezione n. 13, in data 13/06/2007, depositata

l’11 luglio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. APICE Umberto, che non ha mosso osservazioni.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 23548/2008 R.G. è stata depositata la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 78/13/2007 pronunziata dalla C.T.R. di Palermo, Sezione n. 13, il 13.06.2007 e DEPOSITATA l’11 luglio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto in parte l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo la pretesa fiscale, infondata relativamente all’IRPEG ed, invece, fondata con riferimento all’IRAP. 2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento, relativo ad IRPEG ed IRAP dell’anno 1998 dovute per il recupero a tassazione di contributi erogati dalla P.A., censura l’impugnata sentenza, sotto diversi profili per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo.

3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede, ma ha, con altro ricorso, iscritto al n. 24558/2008 R.G., censurato la medesima decisione nella parte a sè sfavorevole, chiedendone la relativa riforma.

4 – Il ricorso di che trattasi sembra possa essere definito sulla base del principio affermato da Cass. n. 4838/2007, secondo cui in tema di IRAP, come ha chiarito in via definitiva il legislatore con la norma interpretativa di cui alla della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3 (nel testo risultante dalla modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. h), tutti i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, che il D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, art. 3, comma 1 (convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1987, n. 18) esclude dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, salvo che non si tratti di contributi per i quali l’esclusione dalla base imponibile IRAP sia prevista dalle relative leggi istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale o rispetto ai quali la legge reg. istitutiva preveda espressamente la specifica correlazione a determinati componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini IRAP. Principio, recentemente, confermato dalle SS.UU. (Sentenza n. 21749 del 14.10.2009), che hanno avuto modo di precisare che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002. La decisione impugnata appare in linea con tali affermazioni della Corte e, quindi, non sembra giustificare le formulate censure.

5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, la trattazione della causa in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., e previa riunione al ricorso iscritto al n. 24558/2008 R.G. ex art. 335 c.p.c., il relativo rigetto, per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato, altresì, che nel ricorso iscritto al n. 24558/2008 R.G. è stata depositata la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 78/13/2007 pronunziata dalla C.T.R. di Palermo, Sezione n. 13, il 13.06.2007 e DEPOSITATA l’11 luglio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto in parte l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo la pretesa fiscale, infondata relativamente all’IRPEG ed, invece, fondata con riferimento all’IRAP. 2-11 ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento, relativo ad IRPEG ed IRAP dell’anno 1998 dovute per il recupero a tassazione di contributi erogati dalla P.A., censura l’impugnata sentenza, per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 833 del 1986, art. 13.

3 – L’intimata società, che aveva proposto autonomo ricorso, iscritto al n. 23548/2008 R.G., avverso la medesima decisione, nella parte a sè sfavorevole, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione dell’Agenzia Entrate venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

4 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo ivi descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

In buona sostanza, il motivo appare inammissibile, giacchè il quesito formulato non sembra conferente, risultando solo prospettato un generico interpello in ordine al trattamento fiscale dei contributi pubblici erogati L. n. 151 del 1981, ex art. 6 e L.R. n. 68 del 1983, art. 6 (Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 20360/2007, n. 23732/2007).

4 bis – Il quesito e le formulate doglianze, appaiono, altresì, prive della necessaria riferibilità e specificità, non risultando, fra l’altro, indicati i concreti elementi e le ragioni, specifiche alla fattispecie, alla cui stregua, – stante la motivazione della decisione di appello, che ha giustificato il decisum, nella sostanziale considerazione della impossibilità di ricondurre i contributi tra i ricavi previsti dal D.P.R. n. 597 del 1973, art. 53, nel caso, i contributi erogati dovevano, invece ritenersi fiscalmente rilevanti ai fini IRPEG. 4 ter – Le censure, sembrano, oltretutto, formulate in spregio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte, in sede di ricorso per cassazione, ha l’onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli elementi che diano al Giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali (Cass. n. 849/2002, n. 2613/2001, n. 9558/1997).

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, previa riunione a quello iscritto al n. 23458/2008 R.G., con declaratoria di rigetto del ricorso per inammissibilità, o per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Viste le relazioni, i ricorsi, i controricorsi e gli altri atti di causa;

Ritenuto che trattasi di impugnazioni, entrambe all’ordine del giorno dell’odierno ruolo d’udienza, che riguardano la stessa sentenza della CTR di Palermo n. 78/13/2007, ragion per cui, in via preliminare, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., va disposta la riunione alla causa iscritta al n. 23548/2008 R.G. di quell’altra, vertente tra le stesse parti, ed iscritta al n. 24558/2008 R.G.;

Considerato che il ricorso della società, in quanto notificato (02 ottobre 2008) prima di quello dell’Agenzia Entrate (9/13 ottobre 2010) va qualificato principale, ed invece incidentale quello proposto dall’Agenzia Entrate;

Considerato che in esito alla trattazione delle impugnazioni, il Collegio, condividendo i motivi esposti nelle relazioni ed i principi ivi richiamati, ritiene di dover rigettare il ricorso principale proposto dalla società e di dover dichiarare inammissibile quello proposto dall’Agenzia Entrate;

Considerato che le spese del giudizio, avuto riguardo alla reciproca soccombenza ed all’epoca del consolidarsi dell’applicato principio, vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi iscritti nel R.G. ai n.ri 23548 e 24558 dell’anno 2008, e li rigetta entrambi; compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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