Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28721 del 23/12/2011
Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28721
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
D.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO
EMILIO 24-D, presso lo studio dell’avvocato PULIATTI PLACIDO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DELUIGI ANGELA, giusta
delega in atti;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 469/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 29/03/2007, r.g.n. 3981/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/12/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava l’INPS, rimasto contumace in sede di gravame, alla corresponsione in favore di D.M.G. dell’assegno di invalidità a decorrere dal 1 luglio 1998. Tale statuizione si fondava, in particolare, sugli accertamenti sanitari espletati dal consulente tecnico nominato in grado di appello.
2. Di questa decisione l’Istituto domanda la cassazione con un unico motivo. La parte privata resiste con controricorso, mentre non si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che già aveva partecipato alla fase di merito.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, va disatteso il rilievo del resistente in ordine alla mancata evocazione in giudizio del Ministero dell’Interno, trattandosi di soggetto estraneo alla controversia in esame e non dovendosi far luogo, pertanto, ad alcuna integrazione del contraddittorio, o rinnovazione della notifica dell’impugnazione, ai sensi degli art. 331 e 332 c.p.c. 2. Con l’unico motivo di ricorso l’Istituto sostiene che il giudice d’appello avrebbe dovuto d’ufficio accertare la sussistenza, o meno, del requisito socio-economico. La censura merita accoglimento in base alla seguente motivazione, redatta in forma semplificata come disposto dal Collegio.
2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nelle controversie in tema di pensioni di inabilità o assegni di invalidità in favore degli invalidi civili, qualora il giudice abbia rigettato la domanda sulla base della ritenuta assenza del requisito sanitario senza alcuna pronuncia su quello economico, la carenza degli ulteriori requisiti è deducibile per la prima volta in appello ed è rilevabile d’ufficio dal giudice di secondo grado, la cui decisione, espressa o implicita, al riguardo può essere censurata in sede di legittimità dall’ente legittimato passivamente, che, in caso di decisione implicita, può farne oggetto di censura (cfr. Cass. n. 14035 del 2002; n. 7716 del 2001).
2.2. Tale situazione processuale risulta verificata nella specie, poichè il giudice d’appello ha accolto la domanda, in riforma della decisione di rigetto del giudice di primo grado, in base all’accertamento del requisito sanitario e senza alcuna valutazione in ordine al requisito economico, che pure costituisce fatto costitutivo della pretesa azionata.
3. Alla stregua del principio sopra richiamato, la decisione impugnata va dunque cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per la definizione della controversia mediante la valutazione circa l’indicato requisito. Lo stesso giudice di rinvio pronuncerà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011