Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28728 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II, 326 presso lo studio degli avvocati

SCOGNAMIGLIO RENATO e SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, che la rappresentano e

difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell’avvocato MAGRINI SERGIO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4437/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/02/2010 R.G.N. 2478/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO;

Udito l’Avvocato MAGRINI SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1- La sentenza attualmente impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 11209/02, fra l’altro: 1) condanna la RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a., a titolo di compenso per prestazioni aggiuntive, al pagamento in favore dell’ing. L.P. della somma di Euro 232.405,60, oltre accessori di legge; 2) condanna la stessa RAI, a titolo di ferie non godute, al pagamento, in favore del L., della somma di Euro 27.582,08, oltre accessori di legge, anzichè della minor somma liquidata in primo grado al suddetto titolo.

La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:

a) dalle risultanze istruttorie emerge pacificamente, e comunque risulta provato, che il L., inquadrato come dirigente di 2^ fascia, dal 1979 ha svolto il ruolo di direttore della struttura aziendale denominata “Edilizia e impianti ausiliari”, curando i compiti definiti nell’ordine di servizio del 19 aprile 1979;

b) nella primavera del 1988 al L. è stato affidato il compito di responsabile della progettazione e della costruzione del Centro tecnico di telecomunicazioni di (OMISSIS) e delle complesse operazioni di trasferimento presso il Centro stesso di tutte le principali attività aziendali;

c) in relazione a tale nuovo compito gli sono stati affidati gli incarichi di: 1) direttore dei lavori appaltati ad una società terza; 2) presidente della Commissione per l’alta sorveglianza dei lavori, prevista espressamente dal contratto di appalto; 3) direttore dell’International broadcasting center dei campionati mondiali di calcio 1990;

d) i compiti suindicati si sono aggiunti a quelli originariamente affidati al L., il quale, quindi, dalla primavera del 1988, oltre ad occuparsi del coordinamento e del controllo di tutta l’attività edilizia ed impiantistica della RAI su tutto il territorio nazionale, ha svolto anche i nuovi rilevanti, delicati e gravosi incarichi su elencati;

e) la costruzione del Centro di (OMISSIS) (comprendente dieci edifici), del resto, come risulta anche da elementi presenti agli atti, è stata un’opera di enorme rilevanza e complessità, da realizzare in tempi estremamente ristretti, come ha riconosciuto la stessa azienda quando ha deciso di affiancare al L., con un contratto di collaborazione, il qualificato dirigente in pensione, ing. M.;

f) del resto, per l’espletamento dei nuovi compiti, come risulta agli atti, il L. si relazionava direttamente con il direttore generale dell’azienda;

g) è di tutta evidenza, quindi, che le prestazioni svolte dal L. in relazione alla realizzazione del Centro di (OMISSIS), protrattesi fino alla cessazione del rapporto, hanno ecceduto le mansioni di inquadramento, aggiungendosi ad esse e comportando, quindi, un dispendio di energie, che ha impedito all’interessato di godere interamente delle ferie di spettanza ed ha richiesto ore di lavoro giornaliero ulteriori rispetto a quelle necessarie per svolgere le mansioni originarie, pure mantenute;

h) in casi del genere, in base alla giurisprudenza di legittimità, non può essere riconosciuta una doppia retribuzione, ma si pone, anche per i dirigenti, un problema di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione e, quindi di rispetto dell’art. 36 Cost., che è compito del giudice del merito risolvere;

i) ne consegue che deve essere accolta la domanda del L. volta ad ottenere, sulla base dell’art. 36 Cost., un compenso aggiuntivo, anche in considerazione del maggiore impegno profuso nello svolgimento degli indicati incarichi supplementari;

j) nè assumono valore in contrario i modesti aumenti retributivi, cui fanno riferimento sia la società sia la sentenza di primo grado, corrisposti al L., in quanto si tratta di compensi che, oltre a risultare erogati per ulteriori attività svolte dal L. nello stesso periodo in cui si sono svolti gli impegni per cui è causa, hanno un’entità palesemente insufficiente rispetto all’impegno quinquennale e alle grandissime responsabilità col legate alla costruzione del Centro di (OMISSIS);

k) per la quantificazione del compenso aggiuntivo non hanno rilievo le tabelle allegate al c.c.n.l. dirigenti industriali prodotte dalla RAI, perchè non includono tutto il trattamento economico (non comprendendo i superminimi) e perchè si riferiscono a soggetti con anzianità di servizio di 10-12 anni, mentre il L. nel 1988 aveva un’anzianità di servizio di 37 anni ed era dirigente dal 1979;

1) neppure si può tenere conto dei parametri proposti dal L., perchè relativi a situazioni lavorative del tutto imparagonabili rispetto a quella in oggetto;

m) appare, quindi, equo fare riferimento ai compensi riconosciuti all’ing. M., pari a una media di novanta milioni di lire annue, visto che il suddetto qualificato collaboratore, già dirigente della RAI e precedente responsabile della struttura “Edilizia e direzione lavori edili”, ha dato un significativo, e qualificato e costante supporto al L.;

n) il suddetto importo va moltiplicato per cinque, visto che le attività aggiuntive si sono protratte per un quinquennio;

o) quanto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, va osservato che la RAI non ha contestato debitamente, ai sensi dell’art. 416 cod. proc. civ., il valore probatorio della comunicazione del 6 maggio 1993, inoltrata dal Supporto tecnico al Supporto del personale della RAI, attestante il mancato godimento da parte del L. di tutte le ferie spettantegli, a causa di “pressanti impegni di lavoro di questi ultimi anni”;

p) l’accordo integrativo aziendale invocato dalla RAI per escludere la monetizzazione delle ferie, l’accordo integrativo aziendale, diversamente da quanto ritenuto anche dal Tribunale, nella specie, non può considerarsi preclusivo, in quanto la decadenza dal diritto alle ferie, ivi prevista, è da ritenere applicabile soltanto alle situazioni nelle quali era in contestazione il mancato esercizio del potere di autodeterminazione delle ferie da parte del dirigente (come si desume anche dalla premessa della relativa clausola);

q) tale condizione non si verifica nella specie e, quindi, l’indennità sostitutiva va riconosciuta al L. per l’intero importo richiesto e non contestato, con gli accessori di legge;

2- Il ricorso della RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per otto motivi; resiste, con controricorso, l’ing. L.P..

Le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi.

1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2099 cod. civ., anche in relazione all’art. 36 Cost., e agli artt. 2087 e 2697 cod. civ..

Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe violato le suindicate disposizioni ove ha affermato il diritto del L. ad ottenere una congrua integrazione del trattamento retributivo.

Si sottolinea che, in base ad una consolidata giurisprudenza di questa Corte, i dirigenti, essendo esclusi dalla disciplina legale sulle limitazioni dell’orario di lavoro, possono avere diritto ad un compenso ulteriore per il maggior lavoro prestato solo nell’ipotesi in cui sia stabilito dalla contrattazione collettiva o individuale un orario normale di lavoro ovvero quando la durata della prestazione ecceda i limiti della ragionevolezza – in rapporto alla tutela costituzionalmente garantita – a causa del suo carattere troppo gravoso e usurante.

Nella specie, sulla base delle risultanze processuali, deve escludersi che si siano verificate le suindicate circostanze in quanto: 1) nell’espletamento dell’incarico di direttore dei lavori di costruzione del centro RAI di (OMISSIS) il L. si è avvalso della collaborazione di tre valorosi tecnici dipendenti dalla RAI e di un direttore dei lavori delle opere strutturali in cemento armato e acciaio, oltre che di un valido direttore dei lavori dell’impresa, di indiscussa competenza e capacità, cui è stato affidato l’appalto; 2) la RAI ha, inoltre, stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (per il periodo 1 maggio 1988-31 marzo 1992) con l’ing. M., al fine di disporre di un competente coordinatore dei lavori con presenza a tempo pieno in cantiere; 3) al termine del suddetto rapporto la RAI ha provveduto a sostituire l’ing. M. con l’ing. Le., ugualmente esperto e valoroso; 4) la Commissione per l’alta sorveglianza dei lavori, presieduta dal L., era composta da sette membri, tutti dipendenti della RAI, ciascuno dei quali era responsabile di uno specifico profilo del progetto; 5) infine, l’International Broadcasting Centro di (OMISSIS) per i Campionati mondiali di calcio, diretto dal L., era articolato in due strutture, facenti capo, rispettivamente, all’ing. C.F., per la parte tecnica operativa, e al dottor P., per la parte gestionale.

Le suddette circostanze sono state prese in considerazione dalla Corte romana soltanto per quantificare il compenso supplementare, senza considerare le prove offerte dalla RAI a dimostrazione del proprio adempimento agli obblighi derivanti dall’art. 2087 cod. civ..

2.- Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la omessa e insufficiente motivazione sul fatto controverso della natura irragionevole o usurante dell’attività lavorativa del L., quale direttore dei lavori di costruzione del Centro tecnico di telecomunicazioni di (OMISSIS).

La Corte d’appello, riformando sul punto la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda del L. volta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad un compenso supplementare, sul presupposto della rilevante dimensione e complessità dei compiti svolti, desunta dai riconoscimenti dell’allora direttore generale della RAI A.B. e dalle deposizioni testimoniali.

Per la relativa quantificazione, la Corte romana ha fatto riferimento al compenso annuo corrisposto all’ing. M., nella qualità di responsabile della funzione edilizia e della direzione dei lavori edili per il centro di (OMISSIS) (pari, in media, a L. novanta milioni).

Tuttavia, secondo la ricorrente, il Giudice del merito sul punto si sarebbe limitato ad affermare che al L. è stato impedito il godimento delle ferie circostanza, questa, rilevante al solo fine del riconoscimento al dirigente dell’indennità per ferie non godute – e che è stato costretto a prestare ore di lavoro aggiuntive giornaliere, circostanza anche questa inidonea a dimostrare la natura usurante della prestazione e il superamento del limite costituzionale della ragionevolezza.

3.- Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine al fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla ritenuta estraneità, rispetto alle mansioni ordinarie dell’ing. L., dell’incarico aggiuntivo di direttore dei lavori per la costruzione del Centro tecnico di telecomunicazioni di (OMISSIS).

Si sottolinea che la RAI, nei precedenti gradi di merito, ha dedotto e ribadito che, in base ad una prassi aziendale, la direzione dei lavori è sempre affidata a personale interno all’azienda (come, in precedenza, era avvenuto per l’ing. M.).

Inoltre, le mansioni suddette rientravano a pieno titolo nelle competenze della struttura Edilizia e Impianti ausiliari, di cui il L. era direttore.

Si sostiene che la Corte d’appello abbia omesso di considerare i suddetti elementi ed abbia incentrato la motivazione sul punto sviluppando l’argomento – asseritamente erroneo – della estraneità delle mansioni suddette rispetto alle funzioni cui il L. era preposto, senza considerare che al dirigente può essere chiesto legittimamente e senza alcun aggravio di spese lo svolgimento di prestazioni ulteriori di adeguato livello e non sostanzialmente diverse da quelle connesse al ruolo ricoperto.

4.- Con il quarto motivo di ricorso si denuncia – ulteriormente, rispetto al primo motivo -violazione e falsa applicazione dell’art. 2099 cod. civ., anche in relazione all’art. 36 Cost..

Si contesta che la Corte d’appello, sulla base di precedenti sentenze di questa Corte non riferibili al caso di specie, abbia quantificato il trattamento da corrispondere al L., senza applicare la presunzione, sia pure iuris tantum, di corrispondenza tra i trattamenti minimi previsti dai contratti collettivi e la “giusta retribuzione” di cui all’art. 36 Cost.. Ciò ha portato il Giudice del merito a non considerare che la retribuzione del L. era pari a quasi il triplo del trattamento minimo spettante ai dirigenti in base alla contrattazione collettiva e, nel contempo a fare riferimento alla retribuzione corrisposta ad altri dirigenti, elemento questo che si deve considerare del tutto irrilevante, data l’inesistenza nel nostro ordinamento giuridico di un principio di parità di trattamento tra lavoratori subordinati.

5. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la carenza e/o contraddittorietà della motivazione sul fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dall’adeguatezza della retribuzione corrisposta al L. dalla RAI, nel periodo cui si riferiscono i fatti di causa.

Si sostiene – ribadendo, da un diverso punto di vista, le censure di cui al precedente motivo che la motivazione in merito alla controversa ragione dell’inadeguatezza della retribuzione avrebbe dovuto essere “particolarmente puntuale e rigorosa”, mentre nella specie poggerebbe sul generico riferimento allo svolgimento di “ulteriori ore di lavoro giornaliere” e sulla rilevanza della corresponsione, ad altri dirigenti, di superminimi, alla stregua della contrattazione collettiva.

Viceversa, ai fini del giudizio di inadeguatezza, sarebbe stato decisivo effettuare un raffronto con i minimi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva, salva restando l’inesistenza nel nostro ordinamento giuridico di un principio di parità di trattamento tra lavoratori subordinati.

6.- Con il sesto motivo di ricorso si denuncia la carenza o contraddittorietà della motivazione sul fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla quantificazione del compenso aggiuntivo.

Si sostiene che sarebbe del tutto illogico e contraddittorio il riferimento effettuato dalla Corte romana al compenso attribuito al collaboratore ing. M. al fine di determinare il compenso aggiuntivo spettante al L..

Si sottolinea, infatti, che avendo la Corte romana ritenuto che la presenza del M. e di altri due collaboratori affiancati dalla RAI al L. abbia determinato una riduzione delle mansioni assegnate al medesimo, non avrebbe potuto fare riferimento al trattamento del M., visto che si doveva escludere che la posizione del L. fosse sovrapponibile a quella del M..

7.- Con il settimo motivo di ricorso si denuncia la carenza della motivazione sul fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla pretesa impossibilità per il L. di autodeterminare il periodo di godimento delle ferie, in relazione alle necessità aziendali.

Si rileva che la Corte d’appello ha accolto la domanda del L. volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, con una motivazione insufficiente.

Infatti, in una materia in cui l’onere della prova grava innegabilmente sul dipendente, non si può attribuire rilievo ad una comunicazione interna tra due uffici dell’azienda (in particolare:

comunicazione del 6 maggio 1993, inoltrata dal Supporto tecnico al Supporto del personale, attestante il mancato godimento da parte del L. di tutte le ferie spettantegli, a causa eccezionali necessità aziendali) non indirizzata al lavoratore nè all’esterno dell’ambito aziendale, senza adduzione di elementi di prova più validi.

8.- Con l’ottavo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1372 cod. civ..

Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe negato qualsiasi rilevanza ostativa all’accoglimento della domanda del L. in punto di indennità sostitutiva di ferie non godute all’accordo collettivo aziendale della RAI/ADRAI del 31 dicembre 1991, prodotto regolarmente dalla società, sulla base di un’erronea interpretazione dell’accordo stesso.

In particolare, la Corte romana non avrebbe considerato che la clausola dell’accordo che prevedeva un termine decadenza per la fruizione delle ferie arretrate maturate entro il 31 dicembre 1991 avrebbe dovuto essere applicata anche nel caso di specie.

Infatti, le parti contraenti avevano inteso finalizzare la suddetta clausola al superamento di una situazione di contenzioso che si era venuta a creare – senza volere attribuire alcun rilievo all’ipotetica fondatezza delle posizioni dei singoli lavoratori – e ciò significa che essa era stata concepita come clausola di carattere generale e non come norma riferita ai soli casi in cui il mancato esercizio del potere di autoderminazione delle ferie, da parte del dipendente, fosse in discussione, come ritenuto dalla Corte d’appello.

2. – Esame dei motivi.

9. Gli otto motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione – non sono da accogliere.

9.1.- Nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione del primo, nel quarto e nell’ottavo motivo, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti.

Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio 2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).

Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente motivate e l’iter logico- argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione, come riconosce anche il ricorrente ove sottolinea che le argomentazioni poste a base della decisione risultano assai articolate e imperniate su una ricostruzione analitica del merito dei fatti di causa e delle acquisizioni istruttorie del giudizio (vedi pagina 26 del ricorso).

9.2.- Va sottolineato, in particolare, che i punti controversi su cui si incentra il presente ricorso sono rappresentati da: 1) il riconoscimento al L. del diritto al compenso aggiuntivo per i diversi incarichi affidatigli per la progettazione e costruzione del Centro di (OMISSIS);

2) il criterio adottato per la quantificazione del suddetto compenso;

3) il riconoscimento al L. del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Ora, alle soluzioni adottate, in ordine ai suddetti punti – che, peraltro, impingono in apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità, se congruamente motivati, come accade nella specie – la Corte d’appello è pervenuta attraverso un’attenta valutazione della complessa vicenda e delle risultanze probatorie, nonchè in senso conforme alla giurisprudenza di questa Corte e della Corte costituzionale.

9.3. In particolare, con riguardo al riconoscimento del diritto al compenso aggiuntivo, va ricordato che:

a) in base al consolidato e costante orientamento della Corte costituzionale il principio, enunciato nell’art. 36 Cost., comma 1 della proporzionalità della retribuzione alle funzioni di fatto svolte, ha carattere generale e si applica ad ogni categoria di lavoratori (del settore pubblico e di quello privato), ivi compresi i dirigenti (vedi, per tutte, sentenze n. 101 del 1975; n. 101 del 1995; n. 273 del 1997; n. 115 del 2003);

b) naturalmente, per quest’ultima categoria di lavoratori, si deve, tenere presente che i dirigenti sono una categoria a se stante, per caratteristiche peculiari a cui corrispondono situazioni di fatto e di diritto diverse da quelle comuni agli impiegati ed operai, con un conseguente trattamento differenziato sotto il profilo normativo ed economico, ma tale specialità – che comporta la mancanza di un orario quotidiano o settimanale, e quindi di un compenso speciale per lavoro straordinario – non impedisce che i dirigenti e impiegati con funzioni direttive debbano ugualmente ricevere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro compiuto, in conformità al principio enunciato dall’art. 36 Cost.; proprio per essi, infatti, la quantità del lavoro è elemento non valutabile in base ad un mero criterio temporale, risultando soprattutto dalla intensità e tempestività dell’impegno, spesso discontinuo e variamente concentrato in rapporto alle più diverse esigenze (sentenza n. 101 del 1975 cit.);

c) d’altra parte, contemporaneamente e parallelamente alla suddetta giurisprudenza costituzionale, anche nella giurisprudenza di questa Corte è stato costantemente affermato il medesimo principio dell’applicazione generale del canone di proporzionalità della retribuzione al lavoro in concreto svolto, per tutte le categorie di lavoratori, salve restando le differenti modalità di incidenza derivanti da particolari caratteristiche del rapporto di lavoro, quali sono quelle che si riscontrano per i dirigenti;

d) nella sentenza 5 marzo 1987, n. 2350 (cui la Corte d’appello ha fatto espresso riferimento) tale situazione è stata presa esplicitamente in considerazione, con riguardo ad una vicenda analoga a quella oggetto del presente giudizio, ed è stato affermato, attraverso il richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 1975 cit, che: il fatto che le mansioni di un dirigente comportino una maggiore dedizione, anche temporale, non esclude che, nell’ipotesi di un particolare ulteriore impegno, il quale (pur riconducibile nello ambito del rapporto di lavoro) richieda – continuativamente o per un determinato periodo di tempo – un’abnegazione di particolare intensità e l’assunzione di particolari responsabilità, tale ulteriore impegno del dirigente debba essere compensato mediante un adeguamento della prefissata retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost., comma 1, che è norma applicabile ad ogni categoria di lavoratori, ferma, comunque, la possibilità del giudice del merito di ricorrere, in mancanza di più idonei elementi, ad una valutazione equitativa ex art. 432 cod. proc. civ.;

e) la suddetta sentenza non è però rimasta isolata, in quanto anche la successiva giurisprudenza si è sempre conformata al principio in essa affermato, in riferimento a diverse situazioni afferenti lo svolgimento di mansioni aggiuntive anche in concomitanza con le mansioni dirigenziali di appartenenza, salve restando la allegazione e la prova delle mansioni assegnate, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite (vedi, per tutte: Cass. 12 aprile 2006, n. 8529; Cass. 27 aprile 2007, n. 10027; Cass. 26 luglio 2007, n. 16469;

Cass. 11 giugno 2009, n. 13597; Cass. 30 dicembre 2009, n. 27887).

9.3.- Con riguardo al criterio adottato per la quantificazione del suddetto compenso aggiuntivo, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

a) il ricorso alla valutazione equitativa ex art. 432 cod. proc. civ. è consentito al fine di determinare la “giusta retribuzione” ex art. 36 Cost. dovuta al lavoratore e a tal fine è consentito al giudice utilizzare, come parametri di riferimento, i contratti collettivi di diritto comune, sebbene non applicabili direttamente al rapporto di lavoro, adattandoli secondo equità al caso di specie, ovvero avvalersi di qualsiasi altro elemento utile, senza che le relative valutazioni, se sorrette da adeguata motivazione, siano censurabili in sede di legittimità, neanche sotto il profilo del mancato ricorso a parametri diversi da quelli in concreto utilizzati (vedi, per tutte: Cass. 5 aprile 1990, n. 2846; Cass. 28 agosto 2000, n. 11285);

b) quando è certo il diritto alla prestazione spettante al lavoratore, ma non sia possibile determinare la somma dovuta, sicchè il giudice la liquida equitativamente ai sensi dell’art. 432 cod. proc. civ., l’esercizio di tale potere discrezionale non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purchè la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo (ex plurimis: Cass. 7 gennaio 2009, n. 50; Cass. 14 gennaio 2003, n. 458;

Cass. 23 luglio 2004, n. 13887; Cass. 18 agosto 2005, n. 16992).

9.4.- Infine, in ordine al riconoscimento al L. del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, va osservato che:

a) l’interpretazione degli accordi e/o contratti aziendali (quali sono quelli rilevanti nella specie) è riservata al giudice del merito, in ragione della loro efficacia limitata (diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006), ed essa non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione o per violazione di canoni ermeneutici (Cass. 4 febbraio 2010, n. 2625; Cass. 8 febbraio 2010, n. 2742; Cass. 15 febbraio 2010, n. 3459);

b) ciò peraltro non esclude la necessità del rispetto, anche in riferimento ai contratti e/o accordi aziendali, del principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, in base al quale, com’è noto, nel rispetto degli artt. 366 e 369 cod. proc. civ. (nel testo risultante dalla novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006) il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente gli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, di riportarne il contenuto e nel caso di accordi e/o contratti collettivi, (anche aziendali) di depositare il testo integrale degli stessi, in considerazione della funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione e al divieto per la Corte stessa di porre a fondamento della propria decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente (vedi, per tutte: Cass. 4 novembre 2005, n. 21379; Cass. SU 23 settembre 2010, n. 20075; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2560; Cass. SU 31 ottobre 2007, n. 23019);

c) infine è jus receptum che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice del merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione e che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice del merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni;

sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (da ultimo: Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178;

Cass. 20 novembre 2009, n. 24539; Cass. 2 maggio 2006, n. 10131;

Cass. 3 settembre 2010, n. 19044).

9.5.- Dalla lettura della sentenza impugnata – quale risultante dalla sintesi su riportata – risulta evidente che la Corte romana si è completamente uniformata ai suindicati principi ove:

a) ha precisato che dalle risultanze processuali è emersa la specifica prova del fatto che, nella primavera del 1988, al L. è stato affidato il compito di responsabile della progettazione e della costruzione del Centro tecnico di telecomunicazioni di (OMISSIS) e delle complesse operazioni di trasferimento presso il Centro stesso di tutte le principali attività aziendali e che, in relazione a tale nuovo compito gli sono stati affidati i rilevanti e complessi incarichi di: 1) direttore dei lavori appaltati ad una società terza; 2) presidente della Commissione per l’alta sorveglianza dei lavori, prevista espressamente dal contratto di appalto; 3) direttore dell’International broadcasting centre dei campionati mondiali di calcio 1990;

b) ha accertato che le suindicate prestazioni svolte dal L. in relazione alla realizzazione del Centro di (OMISSIS), protrattesi fino alla cessazione del rapporto, hanno ecceduto le mansioni di inquadramento, aggiungendosi ad esse e comportando, quindi, un dispendio di energie, che ha impedito all’interessato di godere interamente delle ferie di spettanza ed ha richiesto ore di lavoro giornaliero ulteriori rispetto a quelle necessarie per svolgere le mansioni originarie, pure mantenute;

c) ha, conseguentemente, ritenuto di dover accogliere la domanda del L. volta ad ottenere, sulla base dell’art. 36 Cost., un compenso aggiuntivo, anche in considerazione del maggiore impegno profuso nello svolgimento degli indicati incarichi supplementari;

d) ha precisato che è compito del giudice del merito risolvere il problema dell’adeguatezza e proporzionalità della retribuzione e, quindi di rispetto dell’art. 36 Cost., ed ha ritenuto equo fare riferimento, al suddetto fine, ai compensi riconosciuti all’ing. M., spiegando adeguatamente ed ampiamente le ragioni di questa scelta;

e) ha riconosciuto al L. l’indennità sostitutiva delle ferie non godute per l’intero importo richiesto e non contestato, sul presupposto secondo cui l’accordo integrativo aziendale invocato dalla RAI per escludere la monetizzazione delle ferie, diversamente da quanto ritenuto anche dal Giudice di primo grado, nella specie, non può considerarsi preclusivo, in quanto la decadenza dal diritto alle ferie, ivi prevista, è da ritenere applicabile soltanto alle situazioni nelle quali era in contestazione il mancato esercizio del potere di autodeterminazione delle ferie da parte del dirigente (come si desume anche dalla premessa della relativa clausola), non ricorrente nella specie;

f) ha offerto una plausibile e logica motivazione sul punto, ancorata alla valutazione puntuale delle risultanze processuali.

A fronte di questa situazione, le doglianze mosse dalla ricorrente si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già valutate dal Giudice di merito in senso contrario alle aspettative della medesima ricorrente e si traducono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in sede di legittimità.

3 – Conclusioni.

10. In sintesi, il ricorso deve essere respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 70,00 per esborsi, Euro 5000,00 per onorari di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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