Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27921 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. III, 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4364/2007 proposto da:

R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 36, presso lo studio dell’avvocato

DELPINO ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato SOLINA Nicolò

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.F., PROGRESS ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 9175/2007 proposto da:

PROGRESS ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del Procuratore Speciale e

legale rappresentante sig.ra C.N., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avv. GIORGIADI GIOVANNI in 80123 NAPOLI,

Centro Direzionale Is. G1, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

R.G., S.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 377/2005 del TRIBUNALE DI TRAPANI SEDE

DISTACCATA DI ALCAMO, depositata il 13/12/2005 R.G.N. 184/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato NICOLO’ SOLINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso con il rigetto del ricorso principale

e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.G. convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Alcamo S.F. e la Mapfrè Progress s.p.a. (ora Progress Assicurazioni s.p.a.) chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’incidente avvenuto fra l’autovettura da lui stesso guidata ed altro veicolo condotto da S.F..

Si costituivano in giudizio quest’ultimo, che contestava la pretesa del R. e svolgeva domanda riconvenzionale, e la compagnia Mapfrè Progress che chiedeva il rigetto della domanda attrice.

Il Giudice di Pace di Alcamo rigettava la domanda del R. nei confronti dei convenuti S. e Mapfrè Assicurazioni;

dichiarava improcedibile la domanda riconvenzionale del S. nei confronti di R.G. per non essere stata la stessa preceduta dalla richiesta risarcitoria della L. n. 990 del 1969, ex art. 22; compensava le spese.

Proponeva appello R.G..

Il Giudice disponeva la notificazione dell’atto di appello nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a. quale compagnia assicuratrice dell’auto del R., ma la stessa non si è costituiva.

Con riserva fuori udienza, il Giudice ammetteva quindi la produzione della sentenza resa dalla Corte d’Appello di Palermo, sezione penale, e dell’allegata relazione del c.t.u..

Il Tribunale di Trapani rigettava l’appello e confermava l’impugnata sentenza.

Propone ricorso per cassazione R.G. con sei motivi.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con un unico motivo la Progress Assicurazioni s.p.a. (già Mapfrè Progress s.p.a.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso R.G. denuncia “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 2719 c.c., art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2054 c.c.”.

Secondo parte ricorrente il Tribunale ha errato nel non valutare la sentenza della Corte d’Appello, sezione penale, perchè non munita di attestazione di irrevocabilità mentre nel caso in esame doveva applicarsi l’art. 2719 c.c., sulla equiparazione della copia fotostatica all’originale, in difetto di una contestazione che abbia espressamente ad oggetto la sua conformità all’originale.

Parte ricorrente denuncia inoltre che il Tribunale ha errato nel non utilizzare le prove raccolte nel giudizio penale.

Il motivo deve essere rigettato in quanto non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza.

Quest’ultima infatti non è fondata sulla conformità della copia all’originale ma sulla irritualità del timbro apposto. Tale sentenza afferma inoltre che il giudice penale si è limitato ad escludere che al R. fosse addebitabile una condotta dolosa, assolvendolo da tutti i reati ascrittigli.

Per quanto riguarda la seconda censura si deve osservare che rientra comunque nella discrezionalità del Giudice utilizzare le prove raccolte in sede penale (Cass., 11 agosto 1999 n. 8585).

Con il secondo motivo si denuncia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2054 c.c., nonchè omissione, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto e fatto controverso e decisivo del giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione agli artt. 2054, 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.”.

Secondo parte ricorrente la sentenza impugnata ha omesso di valutare la perizia espletata da R. nel corso del giudizio penale di secondo grado mentre avrebbe dovuto applicare il principio secondo cui il giudice di merito può utilizzare anche prove raccolte in un diverso giudizio al fine di trame non solo semplici indizi ma anche di attribuire valore di prova esclusiva.

Il motivo deve essere rigettato in quanto la valutazione della perizia effettuata in sede penale rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

Con il terzo motivo si denuncia “travisamento del fatto, omissione, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia e fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione agli artt. 2054, 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.”.

Secondo parte ricorrente il Tribunale ha stravolto il tenore della sentenza della Corte d’Appello sez. penale ed ha omesso di valutare il contributo probatorio degli elementi acquisiti sulla ricostruzione del sinistro operata dalla medesima Corte d’Appello mediante la perizia espletata in quel giudizio.

Il motivo deve essere rigettato.

Il giudice di merito infatti, mentre è libero di attingere il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la sua decisione, non è obbligato a prendere in esame e a disattendere analiticamente tutte le risultanze processuali prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli abbia indicato gli elementi posti a fondamento della statuizione adottata, onde risultino confutati per implicito quelli non accolti o non menzionati, a condizione che risulti logicamente giustificato il valore preminente accordato agli elementi da lui utilizzati (Cass. 18 ottobre 2001, n. 12751).

Con il quarto motivo si denuncia “Omissione, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia e fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione agli artt. 2054, 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.”.

Sostiene parte ricorrente che tutti gli elementi costituiti dalla deposizione del teste ispettore D.G., dalla c.t.u. espletata e dalla deposizione del teste E. sono stati valutati dal Tribunale in maniera illogica, contraddittoria e inadeguata, escludendo valore alla deposizione dell’ispettore D.G. e alla c.t.u. espletata e riconoscendo valore all’inattendibile deposizione del teste E..

Il motivo deve essere rigettato.

Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente;

l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., ord., 6 aprile 2011, n. 7921).

Con il quinto e sesto motivo, che per la loro stretta connessione è opportuno trattare congiuntamente, parte ricorrente rispettivamente denuncia: 5) “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 2054, 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.”; 6) “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c.)”.

Sostiene parte ricorrente che quando non è possibile ricostruire esattamente la dinamica del sinistro, opera la presunzione di pari concorso dei conducenti nella determinazione dell’evento.

Sostiene altresì che la sentenza impugnata ha violato il principio dell’art. 112 c.p.c., in quanto il giudice ha pronunciato oltre i limiti delle domande formulate dalle parti.

I motivi devono essere accolti.

In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta irreprensibile (Cass., 16 maggio 2008, n. 12444).

Nel caso in esame il Tribunale non ha ricostruito la dinamica del sinistro e non ha spiegato perchè non abbia ritenuto applicabile l’art. 2054 c.c., comma 2. Nè ha valutato il comportamento di guida tenuto dal S. e se lo stesso aveva o no fornito la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Con il ricorso incidentale la Progress Assicurazione s.p.a. denuncia che la sentenza resa dal Tribunale ha violato il disposto di cui all’art. 91 c.p.c. e art. 32 c.p.c..

Il ricorrente incidentale lamenta la compensazione delle spese.

L’accoglimento del 5 e 6 motivo comporta l’assorbimento del ricorso incidentale.

In conclusione, riuniti i ricorsi, devono essere rigettati il primo, secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale; devono essere accolti il quinto e sesto motivo del medesimo ricorso; viene assorbito il ricorso incidentale con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio al Tribunale di Trapani, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale; accoglie il quinto ed il sesto motivo del medesimo ricorso; assorbito il ricorso incidentale;

cassa e rinvia al Tribunale di Trapani, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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