Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28146 del 21/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28146
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.C.V. residente a (OMISSIS), rappresentato e
difeso,
giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. SINOPOLI Vincenzo,
elettivamente domiciliato nel relativo studio in Roma, Viale
Angelico, 38;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso,
dall’Avv. MARZOLO Riccardo, domiciliato nei locali dell’Avvocatura
Comunale, in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 112/28/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 28, in data 20/06/2007, depositata il
25 giugno 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M., Dott. CENICCOLA Raffaele, che non ha mosso
osservazioni.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 18202/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 112/28/2007, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione n. 28 il 20.06.2007 e DEPOSITATA il 25 giugno 2007.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartelle di pagamento ed avvisi di mora per TOSAP dell’anno 1995, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, artt. 138, 139, 141 e 145 c.p.c., nonchè per omessa motivazione su punto decisivo.
L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.
3 – La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’impugnazione del contribuente e riconosciuto legittima la pretesa fiscale, nella condivisione dell’operato dei Giudici di primo grado, sulla base del rilevato presupposto che l’occupazione era stata autorizzata per un periodo superiore a giorni cento e che il pagamento del tributo impegnava la personale responsabilità del Direttore dell’Associazione.
4 – Il primo motivo del ricorso, così come formulato, non sembra possa trovare ingresso, tenuto conto che la conferma della decisione di prime cure è avvenuta sulla base della motivazione che precede, che dall’impugnata decisione non si evince che la questione relativa alla notifica degli atti presupposti fosse stata proposta nei precedenti gradi di merito e, segnatamente, in sede di appello, e che il mezzo sotto tale profilo è privo della necessaria specificità.
In buona sostanza, la doglianza risulta formulata in violazione del principio di autosufficienza (Cass. n. 9765/2005, n. 8523/2004, n. 16420/2003).
Peraltro, il vizio – per il caso si fosse ritenuto che la questione era stata esaminata ed implicitamente decisa con statuizione di rigetto – doveva esser fatto valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
Le doglianze formulate con il secondo mezzo, prospettando una diversa interpretazione della realtà fattuale e dei dati, già acquisiti al processo e diversamente valutati dalla CTR, senza indicarne altri pretermessi, ritenuti emblematici, e che avrebbero dovuto indurre ad un diverso decisum, sembrano, allora, porsi in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale in termini (Cass. n. 20454/2005, n. 14075/2002, n. 849/2002).
5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo rigetto, per manifesta infondatezza.
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione ed i richiamati principi, ritiene di dover rigettare il ricorso, per manifesta infondatezza;
Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro tremilacinquecento, di cui Euro 3.400,00 per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Roma, delle spese processuali in ragione di complessivi Euro tremilacinquecento, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011