Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28151 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CAMPING SPORTING SOLEADO SAS, P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta

procura in epigrafe del ricorso, dall’Avv. GIORDANO Michele,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Largo Silvi, 12 presso lo

studio dell’Avv. Malandrino Bonazza Gabriella;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELLABATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del

controricorso, Delib. G.C. 13 febbraio 2009, n. 29 e pedissequo

Decreto Sindacale 23 febbraio 2009, n. 4230, dagli Avv.ti GIUFFRIDA

Roberto ed Adriano Tortora, nel cui studio in Roma, Via Cicerone 49,

è domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 297/05/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli – Sezione Staccata di Salerno n. 05, in data

27/10/2008, depositata il 10 novembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. R.Giuffrida, per il Comune;

Presente il P.M., Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha espresso adesione

alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 4822/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 297/05/2008, pronunziata dalla CTR di Napoli Sezione Staccata di Salerno n. 05 il 27.10.2008 e DEPOSITATA il 10 novembre 2008.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento, relativo alla TARSU dell’anno 2005, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, nonchè omessa motivazione su punto essenziale.

2 – Il Comune controricorrente, chiede che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

3 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

4 – Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile in quanto la formulazione dei motivi non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c. (Cass. n. 23732/2007, n. 23153/2007). Infatti, le censure per vizi di violazione di legge non si concludono con la esplicita formulazione dei prescritti quesiti, dando risposta ai quali la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto, bensì si risolvono in una generica istanza di decisione circa la portata delle norme che si ritengono violate.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione ed i richiamati principi, ritiene di dover rigettare il ricorso, per inammissibilità dei motivi;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro milleseicento, di cui Euro millecinquecento per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro milleseicento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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