Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27897 del 21/12/2011
Cassazione civile sez. III, 21/12/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 21/12/2011), n.27897
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25916/2009 proposto da:
P.A. (OMISSIS), C.P.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE GIUSEPPE
MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato PENNISI VINCENZO ALBERTO,
rappresentati e difesi dall’avvocato CUFFARI Salvatore giusta delega
in atti;
– ricorrenti –
contro
BANCA POPOLARE LODI SCARL (OMISSIS), in persona dell’Avvocato
S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FONTANELLA
BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato VOLTAGGIO PAOLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MONTEROSSO Tito giusta delega in
atti;
– controricorrente –
e contro
BANCA POPOLARE LODI SPA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1580/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 23/12/2008; R.G.N. 1578/2003.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/10/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI per delega Avvocato
SALVATORE CUFFARI;
udito l’Avvocato ANTONIO VOLTAGGIO per delega Avvocato TITO
MONTEROSSO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per int. del cont. nei
confronti di A.A.; in subordine rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23/12/2008 la Corte d’Appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla Banca Popolare di Lodi s.c.a.r.l. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Catania 10/12/2000, rigettava la domanda nei suoi confronti in via riconvenzionale proposta dai sigg.ri C.P. e P. A. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza della dedotta mancata libera disponibilità di immobili acquistati con atti a rogito notaio Vacirca del 3/11/1987 e 5/4/1989 dei quali essa aveva chiesto che venissero dichiarati simulati e conseguentemente inefficaci.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il C. e la P. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la Società Gestione Crediti BP s.c.a.r.l.
(nuova denominazione della Società Gestione Crediti BP s.p.a., già Bipielle Società di Gestione Del Credito s.p.a.), mandataria della Banca Popolare di Lodi s.p.a..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente posto in rilievo che il Collegio ha richiesto una motivazione semplificata.
Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., artt. 2 e 4 Cost., artt. 115, 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 2 motivo i ricorrenti denunziano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 3 motivo i ricorrenti denunziano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
I motivi recano quesiti di diritto formulati in termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decìsività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433;
Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;
Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr.
Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064), risolvendosi in buona sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della fondatezza delle proprie tesi difensive.
Tanto più che nel caso il motivo risulta formulato in violazione del principio di autosufficienza, atteso che il ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., gli “elementi acquisiti dal giudice di primo grado”, gli “ulteriori elementi forniti dall’appellante e dagli appellati in appello”, l'”interrogatorio formale del C.”, le “visure immobiliari”, lo “stato patrimoniale dei beni dei coniugi C. – P.”), limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v.
Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, i motivi non recano la prescritta “chiara indicazione” – secondo lo schema e nei termini delineati da questa Corte – delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica della medesima, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258 ), a fortiori non consentita in presenza di formulazione come detto nella specie altresì carente di autosufficienza.
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011