Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28551 del 22/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 22/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28551
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
G.G., elett.le dom.to in Roma, alla via Alessandro
Farnese n. 7. presso lo studio degli avv.ti Berliri Claudio e
Cogliati Dezza Alessandro, dai quali è rapp.to e difeso, giusta
procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 321/2007/36 depositata il 17/7/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 29/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. Sepe Ennio Attilio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da G.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 388/62/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso delle trattenute irpef operate sulla liquidazione della partecipazione al fondo integrativo Fondoenel.
La CTR riteneva applicabile la ritenuta del 12,50% di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6. Il ricorso proposto si articola in tre motivi.
Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 29/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Le parti hanno depositato memorie; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo (con cui deduce: falsa applicazione del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, art. 42, comma 4 e della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. a), dell’art. 1325 c.c., nn. 2 e 3 e art. 1919 c.c., e D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, comma 1 e art. 33 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente assume che la prestazione di capitale erogata dall’Enel, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, sarebbe soggetta a tassazione separata. La censura è fondata, per quanto di ragione, alla luce della decisione delle SS.UU. 22/6/2011 n. 13642, secondo cui:” In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del TUIR solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento – tale intendendosi il “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato – si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del TUIR. Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo e terzo motivo di ricorso.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni. sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011