Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27659 del 20/12/2011
Cassazione civile sez. I, 20/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27659
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.A.T., rappresentato e difeso dall’avv. Cucinotta
Giuseppe Carmelo per procura speciale in calce al ricorso
sottoscritta dal suo procuratore avv. F.E., giusta
procura generale ad lites del 23 aprile 1998 autenticata dalla
dott.ssa Anna Colarusso e legalizzata dal Consolato generale di
Montreal, ed elett.te dom.to presso lo studio dell’avv. Giovanni
Tognon in Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 3;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,
rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato
e domiciliato presso gli uffici della medesima in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Reggio Calabria n. 78/07
D.E.R. depositato il 26 novembre 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23
novembre 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
PATRONE Ignazio Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. S.A.T. si rivolse alla Corte d’appello di Reggio Calabria per ottenere l’equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 del danno derivante dalla eccessiva durata di una causa civile davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
La Corte adita, riconosciuto che la durata del processo aveva ecceduto di cinque anni il termine ragionevole di tre anni, ha liquidato Euro 5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, ma ha negato la riparazione del danno patrimoniale per difetto di prova del medesimo.
Il sig. S., rappresentato dal suo procuratore generale ad lites avv. F.E., ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, cui l’amministrazione intimata ha resistito con controricorso.
In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La procura speciale di cui all’art. 365 c.p.c. è stata rilasciata dal procuratore generale ad lites del sig. S., avv. F., il quale non è a ciò abilitato. La procura speciale a ricorrere per cassazione, infatti, deve essere rilasciata direttamente dalla parte ovvero da chi ha il potere di rappresentarla in forza di procura generale ad negotia (Cass. 11765/2002, 7735/1990, 3446/1982).
Considerate le ragioni della decisione, è equo compensare fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011