Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27605 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

CITREA SRL (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 155,

presso lo studio dell’avvocato LAURA PATERNOSTRO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PISTOCCHIO MARIA RITA giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 183/06/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO del 26/02/09, depositata l’11/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati Osserva:

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e L’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Catanzaro n. 183-06-2009, depositata il 11.06.2009, con la quale – in controversia concernente impugnazione di cartella di pagamento per IRPEG relativa all’anno 1997, adottata per iscrizione a ruolo provvisoria D.P.R. 29 dicembre 1973, ex art. 15, a seguito di emissione di due avvisi di accertamento impugnati con distinti ricorsi – è stato rigettato l’appello proposto dall’Agenzia avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto integralmente il ricorso della parte contribuente.

La sentenza impugnata ha ritenuto – per quanto qui ancora interessa – che l’iscrizione provvisoria a ruolo non era conforme alla legge, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 che – per essere cronologicamente successivo al predetto art. 15 – in deroga a detto ultimo articolo dispone che in ipotesi di impugnazione giudiziale dei provvedimenti di accertamento non è possibile effettuare iscrizione provvisoria prima della pronuncia di primo grado.

Le parti ricorrenti hanno proposto ricorso affidandolo ad unico motivo.

La società contribuente “Citrea srl”, si è costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Il motivo di ricorso (rubricato come “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15 ex art. 360 c.p.c., n. 3”) appare fondato e da accogliersi.

Il menzionato art. 15 prevede infatti, al comma 1: “Le imposte, contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonchè’ i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati”.

L’art. 68 valorizzato dalla parte ricorrente dispone invece a proposito del “pagamento del tributo in pendenza del processo”.

Secondo l’insegnamento di questa Corte: “In tema di riscossione delle imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, comma 1 concerne, nell’ambito della disciplina dell’iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68 regola – in materia di esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie – la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario. Pertanto, quest’ultima disposizione deve ritenersi implicitamente abrogatrice, per incompatibilità, del solo secondo comma del citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 (relativo anch’esso alla fattispecie della riscossione gradata in pendenza di giudizio e poi espressamente abrogato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 37), mentre non esplica alcun effetto nei confronti del comma 1 del medesimo art. 15, il quale si riferisce ad un differente ambito di disciplina della riscossione dei tributi (Sez. 5, Sentenza n. 7339 del 13/05/2003; IDEM Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26474 del 30/12/2010;

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17562 del 09/08/2007, sia pure in tema di riscossione dell’imposta sulla pubblicità).

Appare perciò che il provvedimento di iscrizione provvisoria a ruolo fosse del tutto conforme alla legge.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza e la controversia risolta anche nel merito. Roma, 7 luglio 2011.

Il relatore (Giuseppe Caracciolo).

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite posso essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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