Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27353 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23168-2010 proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI,

in persona del Comandante pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 48/2009 del TRIBUNALE di CAGLIARI, SEZIONE

DISTACCATA di IGLESIAS, depositata il 12/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti:

“1. D.D. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione che le aveva inflitto la sanzione amministrativa prevista dall’art. 1164 c.n. per violazione dell’art. 52 dell’ordinanza dell’Ufficio circondariale marittimo, in quanto esercitava l’attività di noleggio senza avere a disposizione un’unità destinata al salvataggio.

Il Giudice di Pace respingeva l’opposizione, che era accolta in appello dal Tribunale che annullava l’ordinanza-ingiunzione sul rilievo che la violazione contestata non era punita dall’art. 1164 c.n. che riguarda fattispecie diversa, in quanto sanziona le contravvenzioni relative all’utilizzo del demanio, mentre l’ipotesi in oggetto era piuttosto punita dall’art. 1231 c.n. che sanziona la violazione delle disposizioni di legge o di regolamento ovvero di un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di sicurezza della navigazione.

Hanno proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la Capitaneria di porto di Cagliari.

2. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente infondato.

L’unico motivo, lamentando violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, artt. 1164 e 1231 c.n., censura la decisione gravata che, nell’annullare l’ingiunzione opposta, non aveva fatto applicazione dell’art. 1231 c.n., pur avendo ritenuto che tale norma era quella che sanzionava l’illecito contestato. Ed invero, ai sensi della citata L. n. 689 del 1981, art. 23, il Giudice che può annullare in parte o modificare l’ordinanza opposta, può modificare anche la sola sanzione, tenuto conto che il Giudice può qualificare in modo diverso la violazione contestata.

Il motivo va disatteso.

Va ricordato che in tema di sanzioni amministrative, seppure il giudice ha il potere di modificare l’importo della sanzione amministrativa inflitta (nel senso di rideterminare, l’ammontare stabilito dalla P.A.) adeguandolo alla fattispecie accertata nell’ambito del sindacato circa la sua congruità, deve escludersi che il giudice abbia il potere di sostituirsi all’Amministrazione nel comminare la sanzione, potere che rimane di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione (cfr. S.U. 23318/2009 v. in motivazione).

Nella specie, deve escludersi che il Tribunale avrebbe potuto procedere all’individuazione della (diversa) norma applicabile e alla conseguente determinazione ex novo della sanzione da comminare, in quanto tale attività avrebbe evidentemente comportato la sostituzione del giudice nell’esercizio del potere spettante alla P.A.”.

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione. Il ricorso deve essere rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine al regolamento delle spese relative alla presente fase, non avendo l’intimato, svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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