Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27427 del 19/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27427
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19189-2010 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,
giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati SBARRA
ETTORE, GOFFREDO MARIA, giusta mandato alle liti a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2775/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del
9.7.09, depositata il 17/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI.
Fatto
IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte d’appello di Bari, con sentenza in data 9.7/17.7.2009, accoglieva l’appello proposto da D.M.V. nei confronti della società “Poste Italiane s.p.a.” ed avverso la sentenza del Tribunale, giudice del lavoro, di Trani, e dichiarava che tra le parti era intervenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in considerazione della nullità della clausola appositiva del termine inserita nel contratto di lavoro stipulato il 24.2.2000.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società “Poste Italiane s.p.a.” con due motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso l’intimata.
Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.
Posto ciò rileva il Collegio che in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 12.11.2010 concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a.; dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.
Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio dì cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti della lavoratrice sopra indicata in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).
In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011