Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27512 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. II, 19/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato

RAMADORI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LEVATI LUIGI;

– ricorrente –

contro

A.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LORENZO IL MAGNIFICO 50, presso lo studio dell’avvocato DE

LUCA MASSIMILIANO, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati SCARFI STEFANO, ALESI FRANCO con procura speciale notarile

rep. 53270 del 17/9/2010;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Fausto BUCCELLATO, con delega depositata in udienza

dall’avvocato RAMADORI Giuseppe, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DE LUCA Massimiliano, difensore della resistente che

ha chiesto il rigetto dei ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 30 novembre 1988, B.B. conveniva, davanti al Tribunale di Savona, A.T. e, premesso che nell’inverno del 1996, convivente con T. A., aveva con questa concordato l’acquisto di un immobile al prezzo di L. 300.000.000 con lo scopo di destinarlo a dimora comune:

che il prezzo dell’immobile era stato pagato in parti uguali da lui e da A.T., ma su comune decisione, l’acquisto veniva intestato solo a quest’ultima; che la convivenza era venuta meno e l’immobile era rimasto nella disponibilità, oltre che nella proprietà, di A.T., la quale, seppure più volte sollecitata, non aveva provveduto ad alcuna restituzione; ciò premesso, chiedeva che A.T. venisse condannata alla restituzione in suo favore della somma di L. 150.000.000.

Si costituiva A.T. opponendo l’infondatezza delle domande attrici e chiedendo il rigetto delle stesse.

Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 680 del 2002, respingeva la domanda proposta da B.B..

Avverso tale sentenza interponeva appello, davanti alla Corte di Appello di Genova, B.B. chiedendo l’integrale riforma della decisione impugnata e l’accoglimento delle proprie domande.

L’appellante deduceva ed esponeva alla Corte: a) che erroneamente era stata esclusa l’applicabilità della presupposizione poichè l’alloggio era stato acquistato da entrambi sul comune intento di adibirlo a loro stabile dimora di coppia, unico motivo e condizione essenziale dell’acquisto stesso, ancorchè non trasfusa in un accordo scritto; b) che, erroneamente, la dazione di denaro da parte dell’appellante era stata qualificata come donazione indiretta poichè era stato provato che egli non aveva inteso affatto beneficiare A.T., poichè era assente ogni spirito di liberalità e in particolare era assente l’animus donandi; c) che, poichè l’immobile era stato intestato solo fiduciariamente alla convenuta, il versamento della metà del prezzo di esso non poteva in alcun modo concretare un atto di liberalità; che trattavasi dell’adempimento di un’obbligazione naturale, sicchè in capo alla convenuta si era realizzato un ingiustificato arricchimento titolo della proposta domanda di restituzione. Si costituiva l’appellata chiedendo il rigetto del proposto gravame e la conferma della sentenza impugnata.

La Corte di Appello di Genova con sentenza n. 11 del 2005 respingeva l’appello. A sostegno di questa decisione la Corte genovese osservava: a) che nell’ipotesi di specie non ricorrevano gli estremi della presupposizione, considerato che la presupposizione o la con dizione non espressa sussiste, allorquando, una determinata situazione di fatto o di diritto passata, presente o futura, abbia carattere obiettivo, cioè, la cui esistenza, il cui venir meno ed il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall’attività o dalla volontà dei contraenti e non costituisca l’oggetto di una loro specifica obbligazione, possa, pur in mancanza di un espresso riferimento, ritenersi tenuta presente dai contraenti medesimi nella formazione del loro consenso. Sicchè, specificava la Corte genovese, ammesso pure che la convivenza more uxorio fosse stata considerata da entrambi le parti presupposto imprescindibile dell’acquisto immobiliare, nondimeno difetterebbe l’ulteriore requisito consistente nel carattere obiettivo della situazione, considerato che la scelta di convivere costituisce opzione tipicamente ed istituzionalmente rimessa alla volontà ed al libero apprezzamento delle parti, b) la differenza tra donazione diretta e donazione indiretta non consiste nella diversità dell’effetto perseguito in quanto, invece, nel mezzo con il quale viene attuato il fine di liberalità che per le prime è il contratto di donazione e, per le seconde è un atto che, pur essendo rivolto ad attuare il medesimo fine, lo attua obliterando la causa tipica del negozio con la conseguenza che in questo secondo caso la donazione non necessita della forma scritta, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato; c) lo spirito di liberalità, a sua volta, unitamente all’elemento oggettivo dell’incremento del patrimonio del beneficiario con depauperamento del disponente, si sostanzia nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi costretti.

La cassazione della sentenza n. 11 del 2005 della Corte di Appello di Genova è stata chiesta da B.B. con ricorso affidato a tre motivi. A.T. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 345-356 c.p.c. e/o omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo così come prospettato dalla parte. In particolare, il ricorrente si duole dell’avvenuta reiezione da parte della Corte genovese dell’istanza intesa alla rinnovazione dell’esame testimoniale di M. P.. La Corte avrebbe respinto tale istanza sulla semplice, apodittica e non sufficiente motivazione che non sarebbero state esplicitate da parte dell’appellante le ragioni della richiesta rinnovazione del mezzo istruttorio.

1.1.= Il motivo è infondato e non può essere accolto perchè il disporre la rinnovazione dell’esame dei testi già sentiti costituisce facoltà rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed il mancato esercizio di tale potere, involgendo un giudizio di mera opportunità, non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. E di più, il ricorrente, denunciando la mancata ammissione della rinnovazione in appello di una prova testimoniale, tuttavia, non ha indicato le circostanze che avrebbero dovuto formare oggetto della prova non consentendo al giudice di legittimità di verificare la decisività dei fatti da provare in ordine alla risoluzione della controversia.

2 = Appare opportuno per ragioni di consequenzialità logica esaminare il terzo motivo del ricorso prima del secondo. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Falsa applicazione di norme di diritto.

Questo | motivo è al suo interno articolato in due profili: a) Intanto, il ricorrente, si duole che la Corte genovese abbia escluso la ricorrenza nella fattispecie in esame degli estremi dell’istituto della presupposizione e abbia, invece, riconosciuto l’esistenza di una donazione indiretta. Piuttosto, specifica il ricorrente, la confessione e le ammissioni della stessa convenuta, la prova testimoniale, hanno evidenziato senza ombra di dubbio che è stato fatto un acquisto comune e che solo, dopo tale acquisto, vi è stata la decisione di intestare il bene solo ad uno degli acquirenti, che tale decisione è avvenuta per motivi affettivi, che al momento dell’acquisto vi era una relazione sentimentale stabile per il B., mentre, al contrario, ebbe durata brevissima. Se quindi scrive ancora il ricorrente – anche se in assurda ipotesi non ricorressero gli estremi di una presupposizione, certamente, non ricorrono gli estremi di una donazione diretta o indiretta che sia.

E’ palese, infatti, che entrambi le parti, e non solo il B., non hanno voluto una donazione, ma un acquisto in comune motivato dal presupposto di una futura convivenza tra di loro e, a tal fine, hanno in comune ed in parti uguali procurato la provvista.

b) Se poi si volesse, ritiene, ancora, il ricorrente, che vi sia stato un atto di liberalità del B. verso la A., detto atto non potrebbe che inquadrarsi in una donazione modale e/o remuneratoria, così come prevista e regolata dall’art. 770 cod. civ.. Epperò, una tale donazione sarebbe nulla difettandone la forma ad substantiam.

2.1 .= La censura in parte è fondata perchè merita di essere accolto il secondo profilo della stessa, per le ragioni di cui si dirà.

2.1.a).= Occorre, intanto, osservare che, in via di principio, i motivi che hanno determinato un soggetto a porre in essere un negozio giuridico, assumono rilevanza quando, pur restando tali, siano per legge idonei a produrre determinati effetti giuridici, come nel caso della presupposizione o dell’errore sul motivo che rende annullabile il contratto cui accedono, ovvero quando si inseriscono nella struttura negoziale o perche elevati espressamente a condizione di efficacia del negozio o perchè trasfusi nel contenuto di una specifica obbligazione, anche se a carattere accessorio. In particolare, la fattispecie della c.d. “presupposizione”, è identificabile qualora resistenza di una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, emerge dal contenuto del contratto, quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venire meno dipende da circostanze non imputabili alle parti stesse. Ora, nell’ipotesi di specie, non solo non è stato indicato il contratto cui sarebbe riferibile l’asserita presupposizione, ma, soprattutto, la scelta del convivere more uxorio tra la A. e B. così come quella di effettuare l’acquisto immobiliare nei modi e nei termini di cui si è già detto, sono rimessi alla volontà e al libero apprezzamento delle parti e come tali non integrano gli estremi, di una presupposizione, cioè, di motivi ascrivibili alla categoria dei motivi giuridicamente rilevanti.

2.1.b).= Piuttosto, la decisione della Corte genovese manifesta una motivazione lacunosa o quantomeno insufficiente nella parte in cui si afferma che il versamento della metà del prezzo per l’acquisto dell’immobile oggetto di causa, effettuato da B.B., integrava gli estremi di una donazione indiretta. Secondo la Corte territoriale il versamento di cui si dice integrava gli estremi di una donazione indiretta perchè il B. non avrebbe dimostrato che quel versamento non fosse stato effettuato per scopo di liberalità, ovvero, con animus donandi. Epperò, la Corte genovese ha mancato di valutare, così come vuole la normativa di cui agli artt. 1362 cod. civ. in tema di interpretazione degli atti di autonomia negoziale, il comportamento delle parti, così come risultava dagli atti del processo (la decisione congiunta di acquistare l’immobile, la convivenza more uxorio, la compresenza al momento dell’acquisto di entrambi, la decisione congiunta di intestare ad una sola persona l’acquisto, il versamento del B. effettuato nelle mani del venditore, la divisione tra gli interessati per quote uguali del prezzo dell’acquisto dell’immobile).

Solo la valutazione di questi elementi acquisiti con le prove esperite (confessione della A., prova testimoniale, ; prova documentale) avrebbe consentito di acclarare l’effettiva “intenzione” del B., la cui individuazione, a sua volta, avrebbe consentito d’identificare oggettivamente l’effettiva causa del versamento di cui si dice, e, soprattutto, avrebbe offerto la prova dell’esistenza o della non esistenza dell’animus donandi. Insomma, la Corte genovese ha preteso la dimostrazione di un fatto negativo, circa l’assenza di liberalità, ed ha tralasciato di valutare se tutti gli elementi connessi al versamento di cui si dice non comportassero per consequenzialità logica l’esclusione dell’animus donandi. A ben vedere, la Corte di merito avrebbe dovuto -e non sembra lo abbia fatto – verificare se quel versamento non fosse diretto al soddisfacimento dell’esigenza abitativa, oltre che di entrambi gli interessati, intanto, dell’esigenza abitativa del B..

3.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., nonchè omessa e/o insufficiente o contraddittoria motivazione in punto. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte di Appello di Genova avrebbe errato nel l’affermare che non era stato sollevato motivo di gravame specifico ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 342 c.p.c. avverso la statuizione con la quale il Tribunale aveva escluso l’accoglimento della domanda attorea sotto il profilo dell’azione di indebito arricchimento dato che l’appellante lo ha fatto espressamente e distintamente;

con il terzo motivo di gravame del quale la Corte estrapola un mero inciso invece di ritenerlo e considerarlo ne suo complesso. Specifica il ricorrente che con il terzo motivo di impugnazione l’appellante, premesso che il versamento della metà del prezzo per l’acquisto dell’immobile intestato fiduciariamente alla convenuta non poteva concretare un atto di liberalità, dovendosi ritenere, che non trattavasi dell’adempimento di un’obbligazione naturale, si era, dunque, certamente e quantomeno realizzato un ingiustificato arricchimento che legittimava la richiesta di restituzione.

3.1. = Il motivo rimane assorbito dall’accoglimento del terzo motivo per la innegabile connessione che esiste tra gli stessi e per quanto la censura in esame appare condizionata dalla soluzione della questione principale di cui si è detto, esaminando il terzo motivo.

In definitiva, va rigettato il primo motivo, va accolto il terzo motivo nei limiti di cui in motivazione, dichiarato assorbito il secondo. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Genova la quale provvederà al regolamento delle spese anche del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta il primo e dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Genova la quale provvederà anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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