Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27536 del 19/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 19/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27536
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
ITALCASH SRL con sede in (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusto
mandato in calce al ricorso, dall’Avv. D’ANTONIO Enrico, domiciliata
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, in Roma, Piazza
Cavour;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 176/05/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli – Sezione Staccata di Salerno n. 05, in data
14/05/2007, depositata il 28.05.2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
12 ottobre 2011 dal Cons. Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M., Dott. CENICCOLA Raffaele.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 20447/2008 del R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 176/05/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione Staccata di Salerno n. 05, il 14.05.2007 e DEPOSITATA il 28 maggio 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia, ritenendo insussistenti i presupposti giustificativi della pretesa impositiva.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale il competente Ufficio di Salerno, rettificava la dichiarazione dell’anno 1998, ai fini IVA, IRPEG ed IRAP, si articola in unico mezzo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, commi 1 e 2.
3 – La società controricorrente, ha chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, il rigetto dell’impugnazione.
4 – La questione posta sembra potersi risolvere in base al principio, secondo cui in tema di determinazione del reddito d’impresa, la regola, dettata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 74, comma 1 – secondo cui i costi e gli altri oneri concorrono a formare il reddito dell’esercizio di competenza a meno che la loro esistenza o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo, nel qual caso vanno calcolati nel periodo d’imposta in cui si verificano tali condizioni -, mira contemporaneamente a salvaguardare tanto la necessita1 di computare tutte le componenti nell’esercizio di competenza che l’esigenza di non addossare ai contribuenti un onere troppo difficile da rispettare, e va interpretata nel senso che il dovere di conteggiarle nell’anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi e a quei costi che non siano ancora noti all’atto della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione. In tal senso depone anche la correlativa disposizione del D.P.R. n. 600 del 1973 – che consente alle società ed agli enti il cui bilancio dev’essere approvato, per legge o per statuto, da un’assemblea o da altri organi, di inserire nelle scritture contabili tutti gli aggiornamenti consequenziali all’approvazione fino al termine per la per la presentazione della dichiarazione -, altamente significativa anche perchè poi estesa ad ogni soggetto in regime di contabilità semplificata (D.L. n. 69 del 1989, art. 9, comma 1, lett. b), e, soprattutto, in linea con la direttiva CEE 18/7/1978, secondo la quale occorre tener conto di tutte le perdite e i rischi, anche se conosciuti soltanto fra la data di chiusura del bilancio ed il giorno della sua compilazione (Cass. n. 2892/2002, n. 3401/1997).
4 bis – La decisione impugnata sembra abbia fatto malgoverno di tale principio, avendo affermato che, nel caso, essendosi la contribuente avvalsa del servizio c.d. transfer order, che implica la consegna della merce direttamente a clienti della società, l’imputazione temporale dei costi era a ritenersi corretta. Così decidendo, fra l’altro, non hanno tenuto conto i Giudici di appello, del fatto che costituiva circostanza incontroversa quella che sia la consegna della merce ai clienti sia la fatturazione dei fornitori nei confronti della ricorrente, erano avvenute nell’anno 1997 e che, quindi, in tale anno i relativi costi erano divenuti certi, anche nel loro ammontare.
5 – Si propone, dunque, di trattare la causa in Camera di consiglio, ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., e di accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere Relatore Dott. Antonino Di Blasi”.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte nella relazione, ritiene di dover accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza;
Considerato che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Campania, la quale procederà al riesame e, adeguandosi, ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011