Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27208 del 16/12/2011
Cassazione civile sez. lav., 16/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 16/12/2011), n.27208
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28406-2007 proposto da:
V.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SALARIA N. 227, presso lo studio dell’avvocato JASONNA STEFANIA, che
lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa
dall’Avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
D.N.B., M.A., N.T.;
– intimati –
e sul ricorso 269-2008 proposto da:
M.A., D.N.B., N.T., tutte
elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso lo
studio dell’avvocato GIURATO UGO, rappresentate e difese
dall’avvocato FRINCHI SERGIO, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa
dall’Avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
e contro
V.G.B.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 254/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 26/04/2007 R.G.N. 1158/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/10/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega GRANOZZI GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto di entrambi i
ricorsi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 26 aprile 2007, dichiarava inammissibile il gravame proposto con unico atto da D.N.B., M.A., N.T. e V. G.B., avverso le distinte quattro sentenze con cui il tribunale di Palermo respinse le rispettive domande inerenti l’accertamento della nullità della clausola appositiva del termine ai vari contratti di lavoro da essi stipulati con la società Poste Italiane, per intervenuta risoluzione consensuale dei rapporti per facta concludentia.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il V., affidato ad unico motivo.
Resiste con controricorso la società Poste, che ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c., nonchè i restanti ex dipendenti che propongono ricorso incidentale, anch’esso affidato ad unico motivo.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della sentenza.
I ricorsi avverso la medesima sentenza debbono riunirsi ex art. 335 c.p.c..
Il V., così come i ricorrenti incidentali, censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 342 c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c..
Lamentano che la corte palermitana applicò erroneamente un principio esclusivamente formalistico, secondo cui è inammissibile un unico atto di impugnazione avverso distinte ed autonome sentenze, evidenziando che secondo il migliore orientamento di legittimità ciò era invece consentito (Cass. n. 4445 del 1997; Cass. n. 12140 del 1998). Il ricorso è infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, nell’ordinamento processualcivilistico non è previsto che con un unico atto possano essere impugnati più sentenze o provvedimenti autonomi, tranne che nei casi nei quali le sentenze o le altre decisioni siano pronunciate fra le medesime parti e nell’ambito di un unico procedimento (ex plurimis, Cass. 2 maggio 2007 n. 10134; Cass. sez. un., ord. n. 28267 del 21 dicembre 2005; Cass. 4 gennaio 2002 n. 69).
Lo stesso principio è affermato anche in materia tributaria, richiamata dai ricorrenti, avendo questa Corte recentemente affermato che “Nel processo tributario, non è ammissibile la proposizione di un ricorso collettivo (proposto da più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili) da parte di una pluralità di contribuenti titolari di distinti rapporti giuridici d’imposta, ancorchè gli stessi muovano identiche contestazioni” (Cass. 30 aprile 2010 n. 10578; Cass. 30 giugno 2010 n. 15582).
I ricorsi debbono pertanto respingersi.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore della società Poste, che liquida in Euro 50,00, Euro. 4.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011