Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27155 del 16/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 16/12/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 16/12/2011), n.27155
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.T.A., elettivamente domiciliata in Roma,
viale Castro Pretorio n. 22, presso lo studio dell’avv. Russo Andrea,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MANDATORICCIO, in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Medici Rosario e Nicolo Paoletti;
– resistente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Calabria, sez. 11^, n. 84 del 15 dicembre 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
6.10.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.
LETTIERI Nicola che ha concluso per la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente propose ricorso avverso avvisi di accertamento i.c.i.
notificatile dal Comune, per gli anni 1989 e 1990, in relazione a terreni di sua proprietà.
Costituitosi il Comune, l’adita commissione provinciale respinse il ricorso e l’appello conseguentemente proposto dalla contribuente, fu dichiarato inammissibile dalla commissione, regionale, per difetto di specificità dei motivi di appello (“… Le contestazioni che … si muovono con l’appello non consistono in una critica all’atto impugnato ed in un raffronto rigoroso fra le ragioni delle doglianze e le motivazioni della sentenza impugnata”.
Avverso tale decisione, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo.
Il Comune si è costituito senza nulla controdedurre.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49 e 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nullità della sentenza per violazione dei principi di cui all’art. 342 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49 e 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè omessa e/o insufficiente motivazione circa la dedotta inammissibilità dell’appello per carenza dei motivi di impugnazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.
La doglianza non è censurabile sul piano dell’autosufficenza ed è, pertanto, ammissibile. Il ricorso per cassazione (cfr. le pp. 9 e ss.) reca, infatti, l’integrale trascrizione sia della sentenza di primo grado sia dei motivi di appello a tale sentenza opposti dalla contribuente.
La censura, ammissibile, è, peraltro, fondata.
Dalla (incontrastata) esposizione della decisione di primo grado e dei motivi di appello della contribuente contenuta nel ricorso in esame emerge, infatti, che diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, i motivi di appello si sono risolti in specifiche censure delle argomentazioni addotte dai primi giudici a sostegno dell’idoneità della motivazione degli atti impugnati, della ricorrenza del presupposto dell’imposizione e dell’impossibilita di procedere alla relativa tassazione in base al reddito dominicale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per le spese relative al presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria.
P.Q.M.
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011