Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26966 del 15/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 15/12/2011), n.26966
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA G.G. BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato ZANACCHI
LUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato RUBBOLI RICCARDO, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del
Ministro pro-tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
e contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA,
D.M.C.;
– intimati –
avverso il provvedimento n. 1196/09 del TRIBUNALE di RAVENNA DEL
6.3.2010, depositato il 09/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO
APICE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti.
“1. M.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Ravenna ha dichiarato inammissibile, ai sensi del D. n. 115 del 2002, art. 136, l’impugnazione del provvedimento di revoca dell’ammissione del medesimo al patrocinio a spese dello Stato relativamente a un giudizio civile sul rilievo che il provvedimento di revoca era stato emesso su richiesta dell’Amministrazione finanziaria per mancanza delle condizioni di reddito. L’Amministrazione finanziaria ha resistito.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis c.p.c. e art. 375 cod. proc. civ., n. 1), essendo lo stesso manifestamente infondato.
Occorre premettere che in materia di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili, il D. n. 115 del 2002 non contiene alcuna norma nè relativamente al procedimento da adottare nè all’impugnazione, dovendo quindi per analogia applicarsi le norme dettate in materia di procedimenti penali che, in virtù del combinato disposto dell’art. 113 e dell’art. 112, comma 1, lett. d, prevedono l’impugnazione del provvedimento di revoca con il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui la revoca avvenga d’ufficio o su richiesta dell’Ufficio finanziario qualora sia accertata la originaria o sopravvenuta mancanza delle condizioni di reddito prescritte: negli altri casi il provvedimento di revoca deve essere impugnato con ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento di revoca. Nella specie, il Tribunale ha correttamente dichiarato inammissibile il ricorso sul rilievo che la revoca era stata emessa, ai sensi del citata art. l’112, comma 1, lett. d, su segnalazione della Guardia di Finanza – Tenenza di Ravenna (OMISSIS) Compagnia, essendosi rivelato del tutto infondata la considerazione che la richiesta sarebbe dovuta provenire soltanto dall’Agenzia delle Entrate, dovendo la norma in esame necessariamente coordinarsi con il successivo art. 127, comma 4 secondo cui la effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all’ammissione, verificata su richiesta dell’autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell’ufficio finanziario o della Guardia di Finanza.
Tenuto conto, dunque, che nella presente sede deve limitarsi alla verifica della correttezza del provvedimento di inammissibilità emesso dal Tribunale, sono inammissibili il terzo e il quarto motivo, che censurano la esistenza dei presupposti per la revoca della ammissione al gratuito patrocinio”.
Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione.
Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.000,00 per onorari di avvocato oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011