Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27010 del 15/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27010
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27713-2010 proposto da:
P.S. (OMISSIS), P.L.
(OMISSIS) in qualità di eredi di P.A.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POSTUMIA 1, presso lo studio
dell’avvocato GIANCASPRO NICOLA, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FABIO CIULLI, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
SOCIETA’ EDISON SPA (OMISSIS) in persona del suo procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo
studio dell’avvocato VINTI STEFANO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ZAVATTARELLI DANIELA, giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 325/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del
21.9.09, depositata il 1/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito per la controricorrente l’Avvocato Corinna Fedeli (per delega
avv. Stefano Vinti) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Si riporta di seguito la relazione preliminare:
“RELAZIONE ex art. 380 bis in rel. 375 c.p.c. nel procedimento vertente tra P.S. e P.L. in proprio e quali eredi di P.A. (ricorrenti) e EDISON s.p.a (controricorrente), avente ad oggetto il ricorso avverso contro la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 25 del 21.9-1.10.09.
Il relatore, rilevato che i ricorrenti, soccombenti in ambo i gradi del giudizio di merito, con condanna al rilascio di alcuni terreni ed al risarcimento, per l’illegittima occupazione protrattasi dal 1995 al 2004, dei danni liquidati in Euro 44.157,06, si dolgono, nell’unico motivo, di quest’ultima statuizione, perchè i giudici di merito non avrebbero considerato che i fondi erano stati oggetto di un procedimento espropriativo, nell’ambito del quale la società attrice avrebbe incassato le indennità “di gran parte dei terreni di cui è causa all’insaputa degli odierni ricorrenti e dei giudici di merito”;
ritenuto: che tali doglianze, esposte nei due motivi di ricorso (il primo deducente “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione alla omessa considerazione di fatti sopravvenuti in corso di causa”, il secondo “conseguente ingiustizia nella condanna dei ricorrenti alle spese legali”),si palesino inammissibili, in quanto basate, senza evidenziare alcuna violazione di legge o carenza di motivazione della sentenza impugnata, su allegazioni di mero fatto,che attenendo a circostanze asseritamente verificatesi “in corso di causa”, ben avrebbero potuto essere dedotte in sede di merito o, se del caso, in sede revocatoria ex art. 390 c.p.c.;
b) che,pertanto, la documentazione (“visure e certificazioni”) non meglio precisata, che si dichiara di allegare al ricorso,non attenendo ad alcuna delle ipotesi di cui all’art. 372 c.p.c. non può essere ammessa in questa sede;
c) che la statuizione sulle spese adottata dalla corte territoriale, sulla base del principio di soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c., è immune da censure; tanto premesso,propone la reiezione del ricorso.
Roma 27 luglio 2011.
Il Con. rel. L. Piccialli”.
Tanto premessoci collegio, rilevato che alla suesposta relazione non ha fatto seguito alcuna memoria della parte ricorrente,neppure comparsa in udienza;
letta la memoria adesiva di parte controricorrente;
dato atto delle conformi conclusioni del P.G.;
ritenuto di dover integralmente condividere le argomentazioni esposte nella relazione e, pertanto, di recepirne la proposta conclusiva;
tenuto conto, infine, della soccombenza, ai fini del regolamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso,in favore della resistente,delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.200,00,di cui 200 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011