Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27028 del 15/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27028
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24338/2010 proposto da:
C.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE G. MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato COLETTA
VIRGINIA, rappresentato e difeso dall’avvocato SIGNORE Maddalena,
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ COOPERATIVA LE TRE TORRI in persona del suo legale
rappresentante pro tempore ed inoltre C.G., + ALTRI
OMESSI
tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DANTE DE BLASI 8, presso lo studio dell’avv. EUGENIO
POLITO, rappresentati e difesi dall’avv. MEGALE Giulio, giusta
procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
C.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE G. MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato COLETTA
VIRGINIA, rappresentato e difeso dall’avvocato MADDALENA SIGNORE,
giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione;
– controricorrente al ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2803/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
15.7.09, depositata il 28/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito per il ricorrente e controricorrente al ricorrente incidentale
l’Avvocato Maddalena Signore che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
La Corte, letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:
C.V. ha chiesto la condanna della Cooperativa Edilizia Cellolese Le Tre Torri S.r.l. e dei singoli assegnatari delle unità immobiliari al pagamento di L. 375.596.953 e la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., degli atti di assegnazione.
Con sentenza depositata in data 28 settembre 2009 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna dei soci assegnatari al pagamento dell’importo precisato in motivazione, ha rigettato la domanda di restituzione di L. 140.000.000, ha accolto la domanda riconvenzionale e, semplificate le reciproche ragioni creditorie, ha condannato la Cooperativa a pagare al C. Euro 38.383,00.
2 Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..
3. – Il ricorso principale di C.V. è inammissibile, poichè l’atto è stato formulato come compilazione nella quale vengono riportati tutti atti processuali pregressi, omettendo l’opera di rappresentazione e interpretazione dei fatti giuridici, attraverso le quali normalmente emerge e viene prospettato il caso giuridico sul quale viene richiesto l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema, che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazione di merito (confronta Cass. n. 15180 del 2010).
4. – Il ricorso incidentale della Cooperativa e dei soci è tardivo, essendo stato notificato il 24 novembre 2010, quindi oltre l’anno prorogato dei 46 giorni di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, dal deposito della sentenza impugnata, che risale al 28 settembre 2009. Ne consegue che l’inammissibilità del ricorso principale ne determina la inefficacia ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.
5.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Il ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;
6.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria contrastano con l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato;
che il ricorso principale deve perciò essere dichiarato inammissibile con conseguente inefficacia del ricorso incidentale;
spese compensate;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi; dichiara il ricorso principale inammissibile e il ricorso incidentale inefficace. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 17 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011