Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26748 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. I, 13/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 13/12/2011), n.26748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6510/2010 proposto da:

V.G. (C.F. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

20/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 20.11.2006, V.G. adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848, quantificando la pretesa in Euro 11.125,00.

Con decreto del 18.09-20.11.2009, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare all’istante la somma di Euro 2.234,00 a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, nonchè la metà delle spese processuali, liquidata in complessivi Euro 900,00 (di cui Euro 300,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, spese compensate per la residua parte.

La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che il V. aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo da lui introdotto, dinanzi al TAR Campania, con ricorso depositato il 13.09.2000, ed ancora pendente;

– che la durata ragionevole del primo grado di detto processo amministrativo poteva essere fissata in anni tre;

– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, il chiesto indennizzo del danno morale poteva essere liquidato all’attualità in Euro 800,00 ad anno di ritardo, tenuto conto dell’assenza d’iniziative sollecitatorie da parte dell’istante;

– che tenuto conto dell’oggetto del contendere e della sua scarsa apprezzabilità, non appariva equa l’attribuzione di alcun bonus;

– che considerando il consistente divario fra la somma richiesta e quella liquidata, si rivelava equo compensare la metà delle spese processuali.

Avverso questo decreto il V. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 1.03.2010 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha resistito con controricorso notificato il 18.03.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riassuntivamente, con il ricorso il V. denuncia violazioni di legge e vizi motivazionali e chiede l’annullamento del decreto impugnato, in applicazione delle rubricate disposizioni normative e dei relativi principi giurisprudenziali anche sovranazionali, riferiti ai criteri di liquidazione del danno morale, che conclusivamente assume essergli dovuto nella maggiore misura di Euro 125 per ciascuno dei 37 mesi di incongruo ritardo.

Il ricorso non merita favorevole apprezzamento.

Va premesso che l’indennizzo del danno patrimoniale è stato espressamente liquidato in ragione di Euro 800,00 ad anno di incongruo ritardo, per un totale di Euro 2.234,00, che si correla al periodo di 3 anni e 2 mesi circa, calcolato sottraendo il triennio ritenuto ragionevole dalla maggiore durata effettiva del processo.

Le censure che il ricorrente rivolge alla quantificazione si rivelano non pertinenti nella parte in cui riconducono l’avversato contenimento dell’indennizzo a ragioni estranee al decisum, quali la collettività della causa o il modesto valore della controversia. Per i residui profili, invece, le doglianze sono infondate, giacchè la Corte distrettuale ha plausibilmente argomentato il discostamento peggiorativo dal parametro indennitario minimo CEDU con il riferimento alla mancata adozione da parte del V., di iniziative, individuabili anche nella c.d. istanza di prelievo, volte alla sollecita definizione del processo amministrativo da lui avviato, e giacchè inoltre, tale discostamento risulta essersi mantenuto in ragionevoli e consentiti limiti (in tema, cfr. tra le altre, Cass. n. 12173 del 2011; n. 17922 del 2010, n. 21840 del 2009).

Il V., soccombente, va condannato al pagamento, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il V. al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 500,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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