Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26544 del 12/12/2011
Cassazione civile sez. I, 12/12/2011, (ud. 21/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26544
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato in Roma, via del Casaletto
527, presso lo Studio Avio Raia, rappresentato e difeso dall’avv.
Nervegna Domenico giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Università degli Studi di Roma Tor Vergata in persona del legale
rappresentante, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex
lege;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15760 del 21.7.2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21.11.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;
Udito l’avv. Nervegna per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 21.7.2008 il Tribunale di Roma respingeva l’appello proposto da R.A. avverso la decisione con la quale il Giudice di Pace di Roma, nell’accogliere la sua domanda di restituzione di Euro 154,94 formulata nei confronti dell’Università di Tor Vergata, aveva compensato le spese di giudizio. Avverso la decisione, incentrata sull’assunto che non sarebbe necessaria una esplicitazione dei giusti motivi di compensazione potendo questi essere desunti dalla motivazione della sentenza, R. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui faceva seguito memoria, al quale resisteva l’Università di Tor Vergata con controricorso, contenente fra l’altro eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell’impugnazione, per mancata formulazione del quesito di diritto.
Osserva il Collegio che l’eccezione è fondata ed il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per violazione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile “ratione temporis” (la sentenza impugnata risale infatti al 21.7.2008), secondo il quale nel caso di denuncia di violazione di legge, come verificatosi nella specie, il motivo di impugnazione deve essere corredato del quesito di diritto, quesito che viceversa risulta omesso.
In proposito si rileva che il R. ha sostenuto con la memoria che il detto requisito sarebbe stato soddisfatto, essendo a suo dire sufficiente l’enunciazione della “regola iuris” ritenuta applicabile, regola che nella specie sarebbe stata indicata.
Il rilievo tuttavia è privo di pregio, poichè il quesito deve essere esplicito ed inserito in una parte del ricorso a ciò deputata e non può desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di impugnazione (C. 08/16941, C. 08/4646, C. 07/23153, C. 07/7528).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 300,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011