Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26475 del 09/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 09/12/2011), n.26475
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
J.I. (OMISSIS) domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALTOMARE
FILIPPO WALTER giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), QUESTURA di BARI;
– intimati –
avverso il provvedimento n. 240/2010 del GIUDICE DI PACE di BARI,
depositato il 16/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Il sig. J.I. ricorre per cassazione, con due motivi di censura, avverso decreto di proroga del suo trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione emesso de piano dal Giudice di pace di Bari.
I due motivi di ricorso, fra loro connessi, con cui si censura l’adozione del provvedimento impugnato senza previa instaurazione del contraddittorio con l’interessato, sono fondati, come affermato anche nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento dello straniero, già sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate, infatti, le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un’interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma 5, relativo all’istituto della proroga, tenuto conto che un’opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
(Cass. 4544/2010 e successive conformi).
Pertanto, il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato senza rinvio, più non potendo essere prorogata la misura di trattenimento a suo tempo disposta.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di merito, cui non ha partecipato l’attuale ricorrente, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna l’amministrazione controricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00, di cui 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011