Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26440 del 07/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26440
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.C., elett.te dom.to in Roma, alla Via Ennio Quirino
Visconti, presso lo studio dell’avv. Paola Bastianelli, rapp.to e
difeso dall’avv. CATALANO Pasquale, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Calabria n. 142/2008/1 depositata il 3/7/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 23/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. APICE Umberto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da C.C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto contribuente contro la sentenza della CTP di Cosenza n. 338/13/2005 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) Iva 1991.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume che la CTR avrebbe erroneamente applicato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, laddove ha dichiarato la inammissibilità del ricorso perchè non depositato presso la segreteria della CTP di Catanzaro, in quanto la sentenza impugnata era stata emessa dalla CTP di Cosenza, organo presso il quale la copia dell’appello era stata ritualmente depositata.
La censura è fondata. Ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, richiamato dall’art. 53, comma 2 – se la notifica è avvenuta a mezzo posta, l’appellante deve depositare, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, l’originale del ricorso notificato o copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta.
Nel caso in esame la decisione impugnata venne emessa dalla CTP di Cosenza, di talchè irrilevante ai fini della pronuncia di inammissibilità è la circostanza che “dall’esame degli atti processuali non risulta essere stata depositata copia dell’appello presso la segreteria della CTP di Catanzaro”.
Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Calabria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Calabria.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011