Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26347 del 07/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26347
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
A.G.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma – Sezione staccata di Latina), Sez. 40, n. 574/40/05 del 20
maggio 2005, depositata l’8 novembre 2005, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 16 novembre 2011
dal Cons. Dott. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio contestava l’indeducibilità di costi sulla base di una verifica eseguita dalla GdF. La Commissione adita accoglieva il ricorso e l’appello dell’Ufficio veniva dichiarato inammissibile, con la sentenza in epigrafe, in quanto l’impugnazione era stata notificata al domicilio del contribuente e non al domicilio eletto per il giudizio.
L’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. Il contribuente non si è costituito.
Diritto
MOTIVAZIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge, la ritenuta inammissibilità dell’appello, affermando che la notifica alla parte personalmente in luogo di quella nel domicilio eletto non determina l’inesistenza della notificazione, ma solo la sua nullità sanabile.
Il motivo è fondato sulla base del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta ex officio la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tunc secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 2. (Cass. n. 1156 del 2008).
Sicchè deve essere accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria del Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011