Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26349 del 07/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26349
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
Giunta Costruzioni S.r.l. in liquidazione, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso
la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dagli avv.ti CALI Domenico e Rosario Cali, con studio in Palermo, via
Gioacchino Di Marzo 11, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia (Palermo), Sez. 35, n. 62/35/05 del 5 luglio 2005, depositata
il 22 novembre 2005, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 16 novembre 2011
dal Cons. Dott. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Alessandro De Stefano per l’Avvocatura Generale dello
Stato;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo
del ricorso, assorbiti il secondo e il terzo motivo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di una cartella emessa sulla base di un accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, ma del quale era contestata l’avvenuta rituale notifica da parte della società contribuente, per il mancato ricevimento della raccomandata spedita a seguito della notificazione ex art 140 c.p.c. La Commissione adita accoglieva il ricorso e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe.
L’amministrazione propone ricorso per cassazione con tre motivi.
Resiste la società contribuente con controricorso.
Diritto
MOTIVAZIONE
Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la necessità, ritenuta dal giudice di merito, che ai fini della regolarità della notifica ex art. 140 c.p.c. sia necessario provare la consegna al destinatario della raccomandata relativa all’avviso di deposito dell’atto nella casa comunale. Il motivo non è fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui “a seguito della sentenza (di immediata applicazione) della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, è necessario che il notificante, affinchè tale tipo di notificazione possa ritenersi legittimamente effettuata, comprovi la suddetta ulteriore circostanza, diversamente configurandosi la nullità della notificazione” (Cass. n. 7809 del 2010).
Con il secondo motivo, l’amministrazione contesta sotto il profilo della violazione di legge l’applicabilità all’avviso di accertamento della disciplina della nullità delle notificazioni.
Il motivo non è fondato, alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui: La natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod. proc. civ. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento (Cass. n. 2272 del 2011).
Con il terzo motivo, l’amministrazione contesta sotto il profilo della violazione di legge la ritenuta nullità della cartella per la mancata rituale notifica dell’atto presupposto.
Il motivo non è fondato sulla base del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui: In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verifìcare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. S.U. n. 5791 del 2008). Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. La formazione degli affermati principi in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustificano la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011