Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26158 del 06/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 06/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26158
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24193/2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
A.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 121/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
PARMA, depositata il 23/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/11/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione
ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la seguente relazione, comunicata alle parti, che non hanno fatto pervenire osservazioni:
“L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con la quale la CTR di Bologna ha accolto la domanda di rimborso dell’Irap versata dall’agente di assicurazione A.A. per gli anni 1998/2001. Il contribuente non si è difeso.
La causa può decidersi con ordinanza, in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., n. 5.
La tesi prospettata col ricorso (che denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c. e ss., L. 23.12.1, n. 2, art. 3, comma 144, nonchè D.Lgs. 15.12.17 n. 446, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c”) è riassunta nel quesito col quale esso si conclude, formulato ex art. 366 bis c.p.c., (applicabile ratione temporis): “se, in relazione all’IRAP, per gli imprenditori, tra i quali ai sensi dell’art. 2195 cc. vanno compresi anche gli agenti di assicurazione, il requisito della autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta (art. 2082 c.c.) e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre valore aggiunto tassabile ai fini IRAP”.
La questione è stata decisa dalle sezioni unite di questa corte con la sentenza n. 12111/2009, dal cui insegnamento gli argomenti svolti da ricorrente non inducono a discostarsi. Con riferimento all’attività dell’agente di commercio (“esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate” L. n. 204 del 1985, art. 1, comma 1, dunque anche dall’agente di assicurazione) la corte ha affermato che “la soggezione ad irap della loro attività è possibile solo nell’ipotesi nella quali sussista il requisito della autonoma organizzazione, che costituisce accertamento di fatto spettante al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato”.
Il ricorso va dunque respinto”.
Il collegio condivide la relazione. La causa va decisa in conformità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011