Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26134 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Trasports De Savoie SA. in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 137/2007/7 depositata il 14/2/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobeilis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. Ceniccola Raffaele.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Trasports De Savoie SA contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento Corte Suprema dell’appello proposto dalla società contro la sentenza della CTP di Roma n. 609/61/2003 che aveva respinto il ricorso della società avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso IVA 1998. La CTR riteneva sussistenti i presupposti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter, stante l’assenza di “stabilità delle attività della società contribuente in Italia”.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio, li P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter del per avere riconosciuto il diritto al rimborso IVA nonostante la presenza di un rappresentante nominato ex D.P.R. cit., art. 17.

La censura è fondata. L’art. 38 ter cit. riconosce il diritto al rimborso ai ” soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità economica europea, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante nominato ai dell’art. 17, comma 2. La esistenza, nel caso in esame, di un rappresentante fiscale ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 2, è ostativa al rimborso in questione. Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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