Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26112 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 05/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 05/12/2011), n.26112
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.N., elett.te dom.to in Roma, alla via Ovidio n. 10,
presso la dott. Anna Bei, rapp.to e difeso dall’avv. Camposano
Vincenzo, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– resistente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Calabria n. 266/2007/01 depositata il 18/2/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 23/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. LETTIERI Nicola.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da C.N. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Crotone n. 110/1/2005 che aveva respinto il ricorso del C. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Irpef e Ilor 1991. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo (con cui deduce: “violazione o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 85, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 2 e 53, e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) il ricorrente assume che l’impiego di inerti nella costruzione dell’impianto di calcestruzzo della propria ditta non configura un’ipotesi di cessione o presunzione di cessione di beni.
Con secondo motivo (con cui deduce: “violazione o falsa applicazione degli artt. 2699, 2700 e 2701 c.c. e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente assume che la CTR avrebbe errato nel considerare il verbale di constatazione come atto pubblico facente fede fino a querela di falso.
Le censure sono inammissibili in quanto non risultano formulate in sede di merito. Il ricorrente non ha allegato l’avvenuta deduzione delle questioni dinanzi al giudice di merito, nè, in osservanza al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, ha indicato in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Sez. 3, Sentenza n. 2140 del 31/01/2006). Con terzo motivo (con cui deduce – “omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) il ricorrente assume l’omessa motivazione circa la presunta legittimità del recupero a tassazione del valore dei materiali inerti impiegati per la costruzione di un impianto di calcestruzzo, circa l’incongruità dell’assunto degli agenti accertatori, nonchè in ordine alla spiegazione fornita dal C. in merito all’utilizzo di carburante prelevato dalla propria cisterna in aggiunta a quello acquistato presso i distributori stradali.
La censura è inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.
Alla luce di tali considerazioni vanno disattese anche le argomentazioni espresse dal ricorrente con la propria memoria. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011