Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26024 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19386-2010 proposto da:

F.C. (OMISSIS), FI.MA.GR.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PROSPERO

ALPINO 76, presso lo studio dell’avvocato DI TOSTO PIETRO, che li

rappresenta e difende, giuste procure (n. 2) in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – RAPPRESENTANZA GENERALE PER

L’ITALIA in persona del suo procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 227, presso lo studio dell’avvocato

FONSI GIANLUCA, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

GOCAR SRL, L.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 168/2009 del TRIBUNALE di ROMA – Sezione

Distaccata di OSTIA del 20.7.09, depositata il 21/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per la controricorrente l’Avvocato Stefania Iasonna (per delega

avv. Gianluca Fonsi) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa R.G. n. 19386/2010, è stata depositata la seguente relazione:

“1 – Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma accoglieva l’appello interposto dalla Zurich Ins. Co: S.A. e rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti di L. O. e di detta compagnia assicuratrice dal F. e dalla Fi.. Questi hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a un motivo. La Compagnia ha resistito con controricorso. Le altre parti non hanno espletato difese.

2. – Il ricorso risulta manifestamente infondato. Il motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del valore probatorio del modulo di constatazione amichevole di sinistro sottoscritto da entrambi i conducenti e alla ritenuta carenza probatoria della domanda.

Premesso in linea di diritto (Cass. Sez. Un. n. 10311 del 2006;

nonchè Cass. n. 16376/10; 12866/09; 1680/08; 12257/07) che va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 27 33 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice, osserva la Corte che il Tribunale ha indicato le ragioni che l’hanno indotto a ritenere che le dichiarazioni contenute nel modulo devono essere liberamente apprezzate ed a procedere a tale apprezzamento in considerazione di tutte le risultanze processuali (non, come sostengono i ricorrenti a non tenere in alcuna considerazione il contenuto di detto modulo). Trattasi di accertamento di fatto adeguatamente e razionalmente motivato e, quindi, non sindacabile in sede di legittimità. Le ulteriori argomentazioni del ricorrente attengono al merito e, quindi, non possono essere esaminate.

4. Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. All’udienza del 5 luglio 2011 è stato disposto il rinnovo dell’avviso intempestivamente comunicato in vista della stessa. La parte resistente ha presentato memoria adesiva alle considerazioni di cui alla relazione.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti costituite, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

nulla per le spese nel rapporto con gli altri intimati;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti della Compagnia assicuratrice controricorrente, che liquida in Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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