Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26033 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26033
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27359-2010 proposto da:
B.S. (OMISSIS) nella veste di unico figlio ed
erede di T.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio dell’avvocato
MERLINI MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALESSIO GABRIELE, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RSA – SUN INSURANCE OFFICE LTD (OMISSIS) Rappresentanza Generale
e Direzione per l’Italia (in seguito alla modifica della
denominazione sociale) in persona del Direttore Generale nonchè
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio dell’avvocato AGOSTINELLI
ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CROCETTA MAURO, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
TR.LU.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1597/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del
15.7.09, depositata il 30/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito per il ricorrente l’Avvocato Salvatore Neglia (per delega Avv.
Massimo Merlini) che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Marco De Fazi (per delega
avv. Mauro Crocetta) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa, è stata depositata la seguente relazione:
“1 – La sentenza impugnata, depositata il 30 settembre 2009, confermando quella di primo grado, ha, per quanto qui rileva, rigettato l’appello del B., erede della T. pedone investito deceduto nell’occasione del sinistro, sul punto della quantificazione dell’apporto causale della T. medesima nella determinazione dell’evento, fissato nel 60%.
2 – Ricorre per cassazione il predetto con quattro motivi; la compagnia assicuratrice resiste con controricorso; l’altro intimato non ha svolto attività difensiva.
3. – I motivi denunciano 1) erronea applicazione art. 2043 c.c. e artt. 40 e 41 c.p., avendo i giudici di merito erroneamente applicato il principio di causalità adeguata analizzando e ponderando le concause del sinistro; 2) omessa ed insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, per avere totalmente omesso di considerare la confessione stragiudiziale del T.; 3) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata valutazione della detta confessione stragiudiziale; 4) erronea applicazione degli artt. 190 e 191 C.d.S., per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile la prima disposizione senza tenere adeguatamente conto degli obblighi gravanti sui conducenti in caso di attraversamento da parte dei pedoni previsti dalla seconda di esse.
Le censure di cui al primo ed al quarto motivo – che possono trattarsi congiuntamente data l’intima connessione implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Pur (impropriamente) rubricate e sviluppate sotto il profilo della violazione di legge, ripropongono, in realtà, un’ inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza tenere presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia – come nella specie – adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Cass. n. 15434/04; 11007/03; v. anche Cass. n. 13085/07;
4009 e 4660/06).
La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione, proprio esaminando gli elementi la cui valutazione il ricorrente assume che sia stata pretermessa.
La seconda e la terza censura, oltre ad involgere anch’essa essenzialmente apprezzamenti del giudice del merito, di merito, si rivelano assolutamente prive di pregio, essendo formulate in violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione, non indicando puntualmente se, come e quando sia stata formulata nei precedenti gradi la questione della confessione stragiudiziale del conducente del veicolo investitore che si assume pretermessa nelle valutazioni dei giudici di merito.
4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che le argomentazioni addotte con la memoria non apportano elementi che inficiano i motivi che sono alla base della relazione che il ricorso deve perciò essere rigettato, essendo manifestamente infondato;
le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la parte costituita;
nulla per le spese nei confronti dell’intimato che non ha svolto attività difensiva;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte costituita, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011