Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26097 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 05/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 05/12/2011), n.26097
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15658-2010 proposto da:
CHARITAS DI FALITI DOMENICA & C. SAS, (esercente l’attività
di
“Servizi di pompe funebri”) in persona del socio accomandatario in
proprio e nella qualità di legale rappresentante sig.ra F.
D., nonchè del socio V.A.M., elettivamente
domiciliate in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e
difese dagli avvocati VERDERICO NICOLA, TODARO NICOLA (dello Studio
Legale Tributario “Todaro & Verderico Associati”), giusta
procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 20/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 17/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO; è
presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.
La Corte:
Fatto
OSSERVA
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Il Relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:
l….La società Charitas di Faliti Domenica & C. s.a.s. propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, n. 20/27/09, depositata il 17 aprile 2009, con la quale, rigettato l’appello principale proposto dall’ufficio e quello incidentale proposto dalla contribuente, veniva confermata la sentenza di primo grado pronunciata su di un avviso di accertamento Ilor, anno d’imposta 1997, impugnato dalla sola società. L’intimata Agenzia si è costituita controdeducendo.
2. In via preliminare, si deve rilevare l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per non essere stato lo stesso parte del giudizio di appello, instaurato con ricorso della sola Agenzia delle Entrate (nella sua articolazione periferica) dopo il 1 gennaio 2001, con conseguente implicita estromissione dell’Ufficio periferico del Ministero (ex plurimis, Cass. S.U. n. 3116/06; Cass. 24245/04).
3. Preliminarmente va altresì rilevato che in merito al profilo dell’accertamento impugnato, incidente sull’imponibile ilor – vertendosi in tema di controversia avente ad oggetto l’accertamento a carico di società di persona, incidente, “per trasparenza”, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 40, comma 2, e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, sul reddito irpef “di partecipazione” dei relativi soci – occorre riscontrare, in applicazione del principio affermato da Cass., SS.UU., 14815/08, la nullità dell’intero giudizio, per violazione di litisconsorzio necessario ed originario, con conseguente necessità di regresso dello stesso in primo grado.
3.1 Infatti, a mente della richiamata decisione delle Sezioni unite:
“In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali), sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia, non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; ciò in quanto siffatta controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
3.2 Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, occorre rilevare nella specie la nullità ab inis del rapporto processuale, per violazione di litisconsorzio originale necessario, in relazione all’intero contenuto dell’atto di accertamento impugnato.
4. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi dell’art. 375 c.p.c e art. 380 bis c.p.c., comma 5 con pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio, rimettendo la causa al giudice di primo grado per i provvedimenti di competenza”.
Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che, pertanto, il ricorso proposto contro il Ministero va dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento sulle spese non essendosi lo stesso costituito;
che va invece dichiarata la nullità dell’intero giudizio già proposto contro l’Agenzia delle Entrate, rimettendo la causa innanzi ad altra sezione della competente Commissione Tributaria Provinciale;
che le relative spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dichiara la nullità dell’intero giudizio e rimette la causa innanzi ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Messina. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011