Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26103 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 05/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 05/12/2011), n.26103
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
PROMA SSA SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 61, presso lo
studio dell’avvocato FLORANGELA MARANO, rappresentata e difesa
dall’avvocato TROBIA DOMENICO giusta mandato speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 201/07/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 5/05/08, depositata l’08/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;
udito l’Avvocato Trobia Domenico, difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che nulla
osserva.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Con sentenza n. 201/08 la CTR della Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla Proma S.S.A. s.r.l. avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento, emesso dall’Ufficio ai fini IRPEG ed IRAP per l’anno 1998.
Il giudice di appello, nel ritenere sostanzialmente legittimo l’atto impositivo, accoglieva il ricorso della contribuente limitatamente ai costi di natura pluriennale afferenti a lavori di straordinaria manutenzione del capannone industriale della società.
Avverso la sentenza n. 201/08 ha proposto ricorso per cassazione la Proma s.r.l. articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74.
l’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso. Il ricorso appare inammissibile.
Ed invero, pur avendo la ricorrente formulato il relativo quesito di diritto, questo si palesa del tutto inidoneo, in relazione allo scopo perseguito dalla norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. Va rilevato, infatti, che il principio di diritto che la parte è tenuta a formulare a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, esposta in modo tale che dalla risposta (affermativa o negativa) che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Ne consegue, pertanto, che è certamente inammissibile il quesito che si risolva nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata, o correttamente applicata, una certa norma, dovendo il quesito investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (Cass. 4044/09, S.U. 3519/08, S.U. 20360/07).
Nel caso di specie, con il quesito formulato in relazione all’unico motivo di ricorso, la istante si limita a richiedere alla Corte di stabilire quale sia l’interpretazione corretta del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74 ed in particolare se lo sia quella proposta da essa ricorrente, senza alcun riferimento specifico alla materia del contendere ed alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza.
Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1;
– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
– che non sono state depositate conclusioni scritte dal p.m., mentre il ricorrente ha depositato memoria; considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, dovendo ribadirsi l’assoluta genericità del quesito di diritto formulato dalla ricorrente;
– che, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011