Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25783 del 02/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 02/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25783
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.O., elettivamente domiciliato in Roma, via del Giorgano
n. 30, presso lo studio dell’avv. Valentino Gentile, rappresentato e
difeso dall’avv. TILOTTA Andrea;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, sez. 17^, n. 153 del 28 dicembre 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16.11.2011 dal Consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 377
c.p.c., comma 2;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’imponibile Irpef, Ilor e Cssn 1995 dell’intimato, imbianchino, venne rideterminato dall’Ufficio con accertamento sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4.
L’adita commissione provinciale accolse il ricorso proposto dal contribuente, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Ufficio, dalla commissione regionale.
I giudici di appello ritennero inidoneo indice di redditività il possesso delle due autovetture poste a base dell’accertamento: il possesso della prima, trattandosi di auto strumentale all’attività esercitata anche se non annoverata nel registro dei beni ammortizzabili; il possesso della seconda, trattandosi nell’annualità oggetto d’accertamento. Rilevarono, inoltre, la mancata considerazione del reddito percepito dalla figlia convivente del contribuente.
Avverso la decisione di appello, l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e vizio di motivazione.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza va disattesa.
Essa si rivela, invero, carente sul piano dell’autosufficienza, giacchè evoca questione (redditività evidenziata dalla comproprietà di immobile) e circostanze di fatto (in particolare in merito all’impiego del reddito conseguito dalla figlia convivente) di cui non è traccia nella sentenza impugnata e di cui non viene indicato se, come e dove trattate in sede di merito. Muove inoltre, acriticamente, da un presupposto (disponibilità della seconda auto nell’anno in contestazione) contraddetto dall’accertamento in fatto del giudice a quo.
Alla luce degli esposti rilievi ed atteso che le doglianze dell’Agenzia risultano, peraltro, risolversi in sindacato di fatto inammissibile in sede di legittimità, s’impone il rigetto del ricorso.
Per la soccombenza, l’Agenzia va condannata alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte: respinge il ricorso; condanna l’Agenzia alla refusione delle spese, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011