Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25920 del 02/12/2011
Cassazione civile sez. I, 02/12/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 02/12/2011), n.25920
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7521-2010 proposto da:
M.G. (OMISSIS), MA.FI.
(OMISSIS), C.A. (OMISSIS),
S.D. (OMISSIS) elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA QUINTILIO VARO 133, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI
ANGELO, che le rappresenta e difende, giuste deleghe in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso il decreto nei procedimenti riuniti n.ri 57789-57790-57791-
57792 del 2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 24.11.08, depositato
il 05/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO SCHIRO’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA
LETTIERI che ha concluso per l’accoglimento parziale del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le ricorrenti indicate in epigrafe ricorrono per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 5 febbraio 2009, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in loro favore della somma di Euro 3.000,00 ciascuna, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data del decreto, a titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio svoltosi davanti al giudice amministrativo.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese.
Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti censurano la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè dalla data della domanda.
Con il secondo motivo si deduce che le spese processuali del giudizio di merito sono state liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari.
Il primo motivo è fondato in quanto, per costante giurisprudenza, sulla somma dovuta a titolo di equa riparazione vanno riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda proposta davanti alla corte di appello e non da quella del decreto impugnato (Cass. 2005/18105; 2005/24756; 2009/27193).
Resta assorbito il secondo motivo di censura, dovendosi comunque procedere ad una nuova liquidazione delle spese processuali in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo.
Il decreto impugnato deve essere dunque cassato in ordine alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, disponendosi che sull’indennizzo liquidato a ciascuna delle ricorrenti devono essere conteggiati gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda.
Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, compensate per due terzi quelle del giudizio di cassazione in considerazione dell’accoglimento parziale del ricorso e limitatamente alla decorrenza degli interessi legali, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352) e tenuto conto della pluralità di ricorrenti, che però nel giudizio presupposto avevano agito unitariamente (cfr. Cass. 2010/10634), con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore del difensore delle ricorrenti, avv. Angelo Giuliani, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dispone che gli interessi legali da conteggiarsi sull’indennizzo liquidato in favore di ciascuna delle ricorrenti indicate in epigrafe decorrano dalla domanda. Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.450,00 di cui Euro 900,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, compensate per due terzi, che si liquidano per l’intero in Euro 1.000,00 di cui Euro 900,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi in favore del difensore, avv. Angelo Giuliani, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011