Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25715 del 01/12/2011
Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 01/12/2011), n.25715
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
FILOM s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. L.
P., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del
ricorso, dall’avv. Chiaia Noya Giuseppe ed elett.te dom.ta in Roma,
Via di Porta Maggiore n. 23, presso lo studio dell’avv. Giuseppe
Conversano;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TRIGGIANO, in persona del Sindaco sig. C.M.,
rappresentato e difeso dall’avv. Manzionna Mario ed elett.te dom.to
in Roma, Via Pacuvio n. 34, presso lo studio dell’avv. Guido
Romanelli;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 477/06
depositata il 23 maggio 2006 e notificata il 5 luglio 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20
ottobre 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il controricorrente l’avv. Guido ROMANELLI, con delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Bari ha dichiarato improponibile la domanda di determinazione dell’indennità di esproprio – essendo il decreto ablatorio intervenuto dopo la scadenza del termine di occupazione legittima – ed ha respinto la domanda di integrazione dell’indennità di occupazione proposte dalla Filom s.r.l. nei confronti del Comune di Triggiano in relazione all’occupazione ed espropriazione di un suolo di proprietà dell’attrice per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero.
La Filom ha quindi proposto ricorso per cassazione per quattro motivi, cui il Comune ha resistito con controricorso e memoria.
In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, perchè nessuno dei motivi in cui si articola contiene l’enunciazione del quesito di diritto, nè la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., commi 1 e 2, qui applicabile ratione temporis.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 5.200,00, di cui 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011