Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25493 del 30/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 30/11/2011), n.25493
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24444-2008 proposto da:
VARGROS DI VARESI GIUSEPPE & C. SAS in persona del
socio
accomandatario, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE
14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAFFURI GIANFRANCO,
giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 32/2008 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 28/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/09/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PAFUNDI, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
per difetto del contraddittorio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
A seguito di indagini di polizia tributaria, fu contestato alla s.a.s. Vagros di Varesi Giuseppe e C. di aver emesso ed utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. L’impugnazione proposta dalla società avverso il conseguente accertamento di maggiori imponibili IVA ed IRAP 1999 è stata respinta in entrambi i gradi di merito. La società in accomandita ricorre per la cassazione della sentenza d’appello.
Col primo motivo si rileva che il processo è stato condotto senza la partecipazione dei soci G. ed V.A., ai quali è imputabile il reddito accertato in capo all’ente collettivo, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 5. Sono invocati i principi affermati dalle Sezioni Unite questa forte nella sentenza 14815/2008 e domandata la declaratoria di nullità di tutto il processo e la remissione degli atti alla Commissione Tributaria Provinciale per la rinnovazione di esso previa integrazione del contraddittorio con tutte le parti necessarie.
La richiesta, cui ha aderito anche il P. G. d’udienza, è in linea con numerose pronunce adottate da questa Corte in casi analoghi. Le quali peraltro, fondate per lo più sull’autorità dei precedenti, muovono dal presupposto indiscusso che l’imponibile Irap costituisca reddito dell’ente collettivo, imputabile ai soci per il principio di “trasparenza” contenuto nel D.Lgs. n. 917 del 1986, art. 5. La motivazione di questo punto è essenzialmente affidata ad un inciso (che si legge in Cass. 12233, 25029, 25031, 25033/2010): “essendo l’irap imposta sostitutiva dell’ilor, abolita dalla legge istitutiva del nuovo tributo, che ne ha, peraltro, evidenziato l’equiparazione:
cfr. D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 36, 37 e 44”.
Questo collegio dubita che i profili di “equiparazione” richiamati – che attengono alla successione temporale dell’Irap ai tributi da essa sostituiti nel sistema tributario nazionale – giustifichino la sostituzione dell’irap all’llor nell’applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 TUIR. Il quale detta la regola della “trasparenza” con riferimento ai redditi delle società personali, mentre l’Irap “ha carattere reale” (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 1) e si applica al “valore della produzione netta” calcolato come differenza fra i ricavi d’impresa e soltanto alcune specie di costi inerenti (art. 4). La rilevanza di quelli “non deducibili” (in particolare i compensi versati a dipendenti e collaboratori autonomi) è tale da escludere la natura schiettamente reddituale dell’imponibile Irap, giacchè esso può essere riscontrabile anche in presenza di perdite. Sicchè ne appare ingiustificata l’imputazione ai soci a titolo di reddito, in base al principio di “trasparenza” sotteso alla regola del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 TUIR. Processualmente, non sembra ricorrere, pertanto, l’esigenza di partecipazione dei soci delle società personali al giudizio di accertamento dell’trap dovuta dalia società.
Poichè, a giudizio del collegio, quella delineata costituisce una questione di massima di particolare importanza, che ricorre in un rilevante numero di casi concreti, va disposta la trasmissione degli atti al Signor Primo Presidente, perchè valuti l’opportunità di affidarne la decisione alla Sezioni Unite della Corte.
P.Q.M.
Rimette gli atti al Sig. Presidente della Corte perchè valuti l’opportunità di rimettere la decisione della causa alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011