Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25560 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 72/2007 proposto da:

TIPOLITOGRAFIA DELLA ROVERE DI DELLA ROVERE SIMONA & C S.N.C.

in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio

dell’avvocato OLIVA STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

ZUNINO SERSE Federico giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

B.P. quale erede di P.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio

dell’avvocato MARTUCCELLI Carlo, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LEUZZI GIUSEPPE giusto mandato in atti;

– controricorrente –

e contro

R.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 577/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 04/04/2006 R.G.N. 3141/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato STEFANO OLIVA per delega;

udito l’Avvocato CARLO MARTUCCELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 4 aprile 2006, in accoglimento dello appello proposto da R.D. ed P. A. ed in totale riforma della sentenza n. 505 del 2003 del tribunale di Asti ha accolto la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della Tipolitografia Della rovere s.n.c., condannandola al pagamento di Euro 5000,00 con interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo ed alla rifusione delle spese legali e di ctu dei due gradi del giudizio.

2. Contro la decisione ha proposto ricorso la Tipolitografia deducendo unico motivo per error in iudicando, formulando il relativo quesito. Resiste con controricorso B.P. quale erede di P.A., non resiste R.D..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in diritto.

SINTESI DEL MOTIVO UNICO. Il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 61, 115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.”, proponendo il seguente quesito:

“Dica la Corte se il giudice possa discostarsi dalla unica CTU esistente su questione estremamente tecnica, senza adeguatamente motivare su proprie eventuali conoscenze tecniche in materia e comunque, anche in tale caso, senza motivare sul come e perchè ritenga di poter superare e contraddire lo specialista incaricato e comunque se possa ritenersi decisiva ai fini della prova, in mancanza di altri idonei elementi probatori da fornirsi dall’attore ai sensi dell’art. 2697 c.c., una CTU non risolutiva sullo accertamento del nesso di causalità”.

In relazione a tale censura il quesito del ricorso risulta astratto e privo di autosufficienza limitandosi a criticare la CTU dell’ingegner P. espletata nel corso del primo grado del giudizio, con delle interpolazioni parziali seguite da critiche in ordine alla verificabilità causale dei danni dalle vibrazioni e scuotimenti provocati dai macchinari della Tipolitografia.

Il ricorso ed il relativo quesito, mancando della sintesi descrittiva e della indicazione della regola iuris appropriata e sostitutiva della amplia motivazione resa dalla Corte di appello, in particolare al punto 6 della pag. 22 della decisione, dove indica i vari elementi fattuali e di valutazione tecnica in ordine alla verifica del nesso causale tra la attività della tipolitografia e i danni lamentati, ha provveduto ad una equa e ridotta liquidazione non contestata dalle parti lese, risulta dunque inammissibile. Vedi tra le tante Cass. SU 1 ottobre 2007 n. 20603 3 Cass. 16 luglio 2007 n. 16602.

Al rigetto segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione in favore della parte resistente B.P., quale erede di P.A., liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Tipolitografia Della Rovere s.n.c. a rifondere a B.P. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1500,00 di cui Euro 200 per spese oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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