Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25565 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 931/2007 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DAMIGELLA Pietro giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

ENEL S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. RIZZO 41, presso lo studio

dell’avvocato OLIVIERI VITTORIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIANNITTO Antonino giusto mandato in atti;

COMUNE CATANIA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA L. RIZZO 41, presso lo studio dell’avvocato

OLIVIERI VITTORIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNITTO

ANTONINO giusto mandato in atti;

– controricorrenti –

e contro

FALL. S.R.L. IMPRESA ELETTRICA TELEFONICA IET, LA NUOVA MAA

ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 712/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/08/2006 R.G.N. 1178/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato VITTORIO OLIVIERI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Catania, con sentenza pubblicata il 2 agosto 2006, in riforma della sentenza del tribunale del 18 dicembre 2001, ha rigettato le domande proposte da F.A. quale parte lesa da sinistro stradale, nei confronti del Comune di Catania, della società Enel spa e della MAA ass.spa, assicuratrice della società I.E.T. curatela fallimentare, contumace in appello, condannando il F. a rifondere le spese dei due gradi del giudizio. La decisione del tribunale era stata oggetto di appello principale da parte del F. in punto di concorso di colpa al 40% e di liquidazione dei danni, e di appello incidentale da parte del Comune, dello Enel e della nuova Maa. La Corte riteneva fondati gli appelli incidentali. Per quanto qui ancora interessa la Corte di appello, investita del riesame del merito, attraverso una analisi critica delle prove in ordine alla dinamica del sinistro, avvenuto in (OMISSIS), con la caduta del motociclo condotto dal F. in presenza di un avvallamento sulla sede stradale, subito dopo un dosso, con lesioni gravi e danni materiali, escludeva la causa dello incidente fosse costituita da una buca presente sulla carreggiata, trattandosi invece di un avvallamento in un tratto della carreggiata maldestramente riparata, e cioè di un ostacolo avvistabile e non costituente insidia. Il fatto dannoso era allora imputabile unicamente alla condotta imprudente e negligente del motociclista a titolo esclusivo, non avendo adeguato la velocità allo stato dei luoghi.

La corte, pur non qualificando espressamente il titolo della responsabilità, nella parte narrativa dava atto che era controverso il titolo, se quello della responsabilità per il neminem laedere o se quello della responsabilità per la custodia, ma interpretando la citazione ordinaria propendeva per la responsabilità aquiliana da illecito in generale, escludendo sia la insidia, sia il nesso di causalità tra la condotta del Comune o delle società convenute che avevano eseguito lavori di elettrificazione, riparando il manto stradale, e quindi anche la responsabilità solidale della assicuratrice.

2. Contro la decisione ha proposto ricorso il F. deducendo dieci motivi di censura, cui replicano il Comune e l’Enel con controricorso e memoria; non resistono le altre parti, ritualmente citate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti.

Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in diritto, al punto 4.

SINTESI DEI MOTIVI. Nel PRIMO motivo si deduce error in iudicando per disapplicazione della norma di cui all’art. 2051 C.d.S., che pure doveva considerarsi in ordine al fatto dannoso descritto nella citazione, con evidente riferimento alla responsabilità del custode Comune e degli enti intervenuti sulla sede viaria. IL QUESITO viene posto in termini a pag. 6 del ricorso.

Nel SECONDO motivo si denuncia violazione dell’art. 2049 c.c., in relazione ai lavori eseguiti dalla Impresa elettrica telefonica s.r.l. su commissione dell’Enel, che prevedevano il ripristino del manto stradale.

Nel TERZO MOTIVO si denuncia carenza assoluta di motivazione circa la individuazione delle norme regolatrici della fattispecie concreta.

Nel QUARTO motivo si denuncia congiuntamente la violazione degli artt. 2043, 2049 e 2051 c.c., sotto il profilo della errata esclusione della insidia, in relazione al c.d. avvallamento.

Nel QUINTO motivo si deduce la violazione degli artt. 2733 e 2755 c.c., in relazione alla valutazione delle relazioni di servizio dello agente M. e del rapporto degli agenti C. e G., contenenti la descrizione dei fatti e dei luoghi.

Nel SESTO motivo si deduce, come vizio di motivazione, la carenza o la insufficienza della motivazione in ordine alla natura ed al valore probatorio degli atti amministrativi contenente la narrazione di fatti contrari alla amministrazione convenuta.

Nel SETTIMO motivo si deduce la violazione dell’art. 2700, sul rilievo che gli atti amministrativi richiamati, per le circostanze di fatto che assumono accertate, hanno un grado di attendibilità elevato. Quesiti in termini a ff 13 del ricorso.

Nell’OTTAVO MOTIVO si deduce la violazione dello art. 2727 c.c. in relazione dall’art. 360 c.p.c., n. 3, nel punto in cui la Corte accerta in via presuntiva la responsabilità esclusiva del motociclista. Quesito a ff 15.

Nel NONO MOTIVO si deduce carenza o insufficienza della motivazione in ordine al convincimento del giudice del merito.

Nel DECIMO motivo di deduce la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione del rapporto della polizia municipale, dotato di pubblica fede.

CONFUTAZIONE IN PUNTO DI DIRITTO. Il giudizio di Cassazione, anche dopo la riforma procedurale che introduce la obbligatorietà dei quesiti di diritto e la precisa individuazione del fatto controverso in relazione a vizi motivazionali, è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, in ordine ai quali ciascun motivo assolve ad una funzione condizionante della impugnazione.

In relazione a tale premessa, che tiene conto degli apporti dottrinali, occorre considerare che tutte le censure espresse come vizi della motivazione nel terzo, nel sesto, nel nono e nel decimo motivo, non appaiono conformi al criterio della chiara indicazione del fatto controverso in ordine al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria e non indicano specificamente le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. I motivi sono pertanto inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nella parte dedicata ai vizi motivazionali.

La ragione di tale difformità al modello che delimita tali vizi, risiede nella sottovalutazione del principio della formulazione della domanda, che non contiene dalla sua origine la chiara formulazione della causa petendi come poi viene evidenziata e precisata nel corso delle varie fasi del giudizio,con continui aggiustamenti. Il primo giudice, pur accogliendo in parte le domande del F., con un concorso di responsabilità, evidenzia chiaramente di applicare la norma del neminem laedere, descrivendo una situazione di pericolo occulto qualificabile come insidia. Ha poi ritenuto la responsabilità dello Enel e della società che eseguì le opere di costruzione del manto stradale, per il concorso nel fatto dannoso ai sensi dell’art. 2055 c.c..

Il F., appellante principale, nelle conclusioni svolte in appello e riprodotte nella parte narrativa di tale sentenza, chiede la condanna solidale di tutti i convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non derivanti dal sinistro, mentre il Comune e l’Enel, appellanti incidentali, deducono la mancanza della prova del nesso di causalità con una anomalia della sede stradale caratterizzata dalla invisibilità ed imprevedibilità.

La Corte di appello, investita del riesame del merito, ma nei limiti del devolutum, ha ampiamente indicato le ragioni che censurano la sentenza del tribunale fondata sulla norma generale dello illecito civile, applicata alla pubblica amministrazione, accertando e motivando in ordine al profilo causale e di imputabilità soggettiva delle varie concorrenti condotte, dando priorità logica al primo accertamento proprio in ordine alla valutazione della c.d. insidia – vedi per un approfondimento Cass. 22 dicembre 2006 n. 27498 e Cass. SU 1 ottobre 2007 n. 2063 e 30 dicembre 2009 od. n. 27680.

IN CONCLUSIONE i vizi di motivazione come formulati con censurano le chiare rationes decidendi in relazione alla prova del fatto storico dannoso, ma intendono sorreggere una diversa rappresentazione dei fatti e delle prove, favorevole alla tesi del ricorrente di non avere colpa alcuna in ordine alla sua caduta dalla moto. DOVE al rilievo formale della inammissibilità si aggiunge quello della infondatezza.

Ma anche gli errores in iudicando denunciati nel primo, nel secondo, nel quarto, nel quinto, nel settimo e nell’ottavo motivo sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondati.

Il primo, il secondo, ed il quarto motivo, vengono in esame unitario, posto che riguardano la qualificazione giuridica della domanda e delle sue causae petendi verso il Comune ed i suoi solidali, prescindendo dalla corretta valutazione giuridica data dai due giudici del merito che si sono mantenuti nell’ambito delle norme di cui agli artt. 2043 e 2055 cod. civ.. Tale delimitazione del devolutum non risulta dalla impugnazione in appello ed introduce motivi nuovi e inammissibili in questa sede. Risultano pertanto inammissibili i quesiti posti a sostegno di una censura alla qualificazione giuridica della domanda, ormai preclusa, essendosi svolto un sostanziale contraddittorio sul punto nella fase del merito. Il quarto motivo, nella parte relativa allo accertamento della insidia, è inammissibile in quanto riguarda un prudente apprezzamento delle prove.

Manifestamente infondati, oltre che inammissibili sotto il profilo della autosufficienza, risultano il quinto, il settimo e l’ottavo motivo che attengono alla valutazione delle prove ed alla maggiore attendibilità dei rapporti dei vigili verbalizzanti intervenuti sul luogo del c.d. avvallamento.

Qui il giudice del merito e del riesame hanno compiuto una diversa valutazione della medesima situazione di fatto, pervenendo a conclusioni diverse, e la seconda conclusione sfavorevole all’imprudente motociclista, pone in evidenza che la imputabilità dello evento gli è imputabile in via esclusiva,con un apprezzamento in fatto congruamente motivato, senza che possa ravvisarsi la violazione delle norme sostanziali richiamate, e senza che possa dirsi che la responsabilità sia stata ritenuta per via presuntiva – se si considera la chiara ratio decidendi a ff 11 della motivazione.

IN CONCLUSIONE il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve rifondere le spese del grado in favore delle parti costituite Comune di Catania ed Enel nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna F.A. a rifondere le spese del giudizio di Cassazione al Comune di Catania ed a Enel Distribuzione spa, che liquida a ciascuna parte in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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