Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25252 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 29/11/2011), n.25252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2765-2009 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 6,

presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO MAGI, rappresentata e difesa

dagli avvocati PETRACHI LILIA LUCIA, LUCA PUTIGNANO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 135/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 07/02/2008 r.g.n. 2565/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.C. chiedeva al Tribunale del lavoro di Lecce il riconoscimento del proprio diritto di veder trasformata la propria pensione sociale PS in assegno sociale ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 al compimento del 65 anno di età, con pagamento da parte dell’INPS delle relative differenze. Resisteva l’INPS. Il Tribunale di Lecce con sentenza del 25.5.2006 accoglieva la domanda.

Su appello dell’INPS la Corte di appello di Lecce con sentenza del 24.1.2008 rigettava l’appello.

La Corte richiamava la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui, nel caso in cui il soggetto compia il 65 anno di età nel dicembre del 1995, la sostituzione della precedente prestazione sociale alla data del 1.1.96 deve avvenire con riferimento all’istituto dell’assegno sociale introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6. La P. aveva compiuto appunto il 65 anno di età il 23.12.1995.

Ricorre l’INPS con un motivo; resiste la P. con controricorso.

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione o falsa applicazione delle L. n. 335 del 1995 e della L. n. 153 del 1969, art. 26 con riferimento alla L. n. 118 del 1971, art. 19 ed all’art. 11 disp. gen.: la trasformazione della prestazione in godimento nel Dicembre del 1995 (anno di compimento del 65 anno di età) aveva carattere automatico e pertanto la P. aveva acquisito il diritto alla prestazione sostitutiva prima dell’1.1.96; conseguentemente le spettava la pensione sociale prevista dalla previdente normativa di cui alla L. n. 153 del 1960.

Il motivo appare fondato. E’ pacifico in giurisprudenza che la nuova normativa è entrata in vigore il 1.1.1996 e che per il principio di irretroattività della legge il nuovo istituto dell’assegno sociale non trova applicazione alle fattispecie come quella in esame attributive del diritto a pensione sociale perfezionatesi nel regime giuridico previdente e costitutive del diritto alla prestazione (cass. n. 17083/2004, cass. n. 15329/2008; cass. n. 14641/20101 e da ultimo cass. n. 15284/2011): nel caso in esame la P. aveva compiuto i 65 anni prima del 31.12.1995 (il (OMISSIS)) e pertanto aveva già conseguito la trasformazione della prestazione in godimento sulla base della normativa precedente la novella del 1995 (cfr. per una fattispecie identica da ultimo cass. n. 15284/2011) e per le ragioni già evidenziate, non retroattività della nuova normativa del 1995, quest’ultima non era applicabile.

Pertanto va accolto il ricorso e va cassata la sentenza impugnata.

Decidendo nel merito, va rigettata la domanda e compensate le spese dell’intero processo stante la controvertibilità della questione esaminata e l’esistenza di precedenti non univoci.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata;

decidendo nel merito rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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