Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25160 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. I, 28/11/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 28/11/2011), n.25160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2709/2009 proposto da:

UNICOMM S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata

ir. ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO 157, presso l’avvocato CIPRIANI

Romolo Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MENEGHINI MAURO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO FRIGONOVA S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Curatore rag. Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso l’avvocato VERINO Mario Ettore, che

lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– cantroricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

16/12/2008; n. 2448/08 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Unicomm s.r.l. formulava istanza di ammissione al passivo del Fallimento Frigonova s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Venezia nell’ottobre 2007, con riferimento al credito per risarcimento danni per la eliminazione della eccessiva rumorosità dei frigoriferi ad essa forniti ed installati dalla società fallita in un punto vendita gestito da essa società istante.

Il giudice delegato respingeva l’istanza, perchè sfornita di prova in ordine alla responsabilità della società fallita.

Il Tribunale di Venezia, investito della opposizione proposta dalla Unicomm srl, la respingeva osservando – per quanto qui ancora rileva – che la fornitura dei frigoriferi in questione si configura dagli atti prodotti, quale vendita, non già appalto come erroneamente dedotto in opposizione; e che la causa della rumorosità, anche secondo le conclusioni dell’accertamento tecnico preventivo, era da ravvisare non già nei refrigeratori in sè stessi, bensì nell’inidoneità dei locali dove i macchinari erano stati installati su indicazione della società acquirente, e quindi costituiva problematica di esclusiva pertinenza della medesima.

Avverso tale provvedimento, depositato il 16 dicembre 2008 e comunicato via fax il successivo 19 dicembre, Unicomm s.r.l. ha, con atto notificato il 19 gennaio 2009, proposto ricorso per cassazione L. Fall., ex art. 99, u.c., basato su quattro motivi. Resiste il Fallimento Frigonova con controricorso e memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi tre motivi, la società, ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione: con il primo, circa la natura del contratto intercorso tra le parti, con il secondo circa l’impegno di Frigonova di eliminare a proprie spese i problemi di rumorosità degli impianti, con il terzo circa la ricorrenza di una vendita di aliud pro alio e di un obbligo di Frigonova di fornire impianti funzionanti a regola d’arte nel sito destinato ad accoglierli. 2.

Deve preliminarmente rilevarsi come, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (da applicarsi nella specie trattandosi di impugnazione avverso provvedimento depositato nel dicembre 2008 e quindi nel periodo di vigenza della norma), l’illustrazione; di ciascun motivo, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. da 1 a 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.

Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. 3. Ciò posto, si osserva che, nel caso in esame, l’illustrazione di ciascuno dei tre motivi in esame non espone una sintesi adeguata che, alla stregua dei criteri elaborati dalla giurisprudenza citata, riassuma le ragioni per le quali la motivazione sarebbe insufficiente o i fatti non considerati sarebbero decisivi. L’inammissibilità dei motivi in esame ne deriva quindi di necessità. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1362 e 1366 cod. civ. Lamenta che il Tribunale, facendo implicito riferimento al preventivo Frigonova e alla fattura, che reca l’indicazione “fornitura e posa in opera di impiantistica TN e BT”, non avrebbe rispettato i. disposto normativo suddetto, in quanto (cfr. quesito) avrebbe “qualificato il negozio come di compravendita (in luogo di appalto): statuendo che fosse comune intenzione delle parti quella di dotare un’azienda di costosi impianti (di refrigerazione e condizionamento) a prescindere dal fatto che detti impianti potessero essere utilizzati nel luogo destinato ad ospitarli; e senza tener conto della qualità delle parti del contratto e del comportamento tenuto dalle parti prima e dopo la conclusione del contratto (risultando che il convenuto promise al ricorrente l’esecuzione di interventi di insonorizzazione sugli impianti installati)”. 4.1 Anche tali doglianze non possono trovare ingresso, risultando dirette ad un riesame, non consentito in questa sede di legittimità, del merito della valutazione espressa dalla Corte d’appello, piuttosto che alla evidenziazione della violazione delle regole legali in tema di interpretazione negoziale.

5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in Euro 2.500,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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