Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25005 del 25/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 25/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 25/11/2011), n.25005
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4582/2010 proposto da:
EQUITALIA CERIT SPA ((OMISSIS)) quale Agente della riscossione
del Servizio di Riscossione dei Tributi per le Provincie di Firenze,
Massa Carrara, nonchè per le Provincie di Arezzo, Pisa, Pistoia e
Prato, a seguito di fusione per incorporazione di EQUITALIA GET SPA,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato
PUOTI Giovanni, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CUCCHI BRUNO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO B.G., in persona del
Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA
29, presso lo studio dell’avvocato PICCINI BARBARA, rappresentata e
difesa dall’avvocato PANELLI Enrico giusta mandato in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 8/2010 del TRIBUNALE di PISTOLA del 14/01/10,
depositato il 20/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che sul ricorso n. 12198/10 proposto da Equitalia Cerit spa nei confronti del Fallimento B.G. il relatore ha depositato la motivazione che segue.
Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati:
considerato:
che Equitalia Cerit spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo avverso il Decreto n. 8 del 2010 del Tribunale di Pistoia con cui veniva rigettata l’opposizione alla stato passivo da essa Equitalia proposto avverso l’esclusione del privilegio ex art. 2752 c.c., comma 3, per il credito tributario per IRAP ammesso al passivo soltanto in via chirografaria.
che non ha svolto attività difensiva il fallimento intimato.
Osserva:
Con il motivo di ricorso la società ricorrente contesta la sentenza impugnata laddove la stessa ha escluso che al credito fiscale per Irap fosse attribuibile il privilegio di cui all’art. 2752 c.c., comma 1.
Lo stesso appare manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha avuto occasione di chiarire che il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752 c.c., comma 1, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, dev’essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario dell’art. 2752 c.c., giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonchè dalla causa del credito, avente ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione. (Cass. 4861/10).
Il ricorso può pertanto essere trattato in Camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..
P.Q.M.:
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio – Roma 20.12.10.
Il Cons. relatore:
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra, il ricorso va accolto. Il decreto impugnato va di conseguenza cassato e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con l’ammissione del credito della società ricorrente al passivo del fallimento con il privilegio di cui all’art. 2752 c.c., n. 1.
La novità della questione, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette con il privilegio ex art. 2752 c.c., n. 1, il credito della ricorrente al passivo del fallimento; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011