Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24868 del 24/11/2011
Cassazione civile sez. I, 24/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24868
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 16588-2010 proposto da:
D.C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato PICONE
GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato CANDIANO ORLANDO MARIO
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. 697/08 della CORTE D’APPELLO di BARI del
12/05/09, depositato il 20/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che
ha concluso per il rigetto del ricorso e per la compensazione delle
spese.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.C.C. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Bari in data 20 maggio 2009 che, accogliendo la domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un giudizio promosso davanti al t.a.r.
Puglia, ha condannato l’amministrazione al pagamento di Euro 2.400,00, compensando integralmente le spese in considerazione del fatto che l’amministrazione convenuta si è costituita solo per eccepire gli effetti della mancata presentazione dell’istanza di prelievo.
Il ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come è stato già osservato (cass. n. 1101/2010, 27728/2009), i giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della L. 24 marzo 2001 n. 89, non sì sottraggono all’applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dall’art. 91 e ss. c.p.c. e pertanto la compensazione delle spese processuali postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso, dal momento che è pur sempre da una colpa organizzativa dell’amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice. La contestazione della domanda, quindi, sia pure mediante la proposizione dell’eccezione di improponibilità della domanda per mancata presentazione dell’istanza di prelievo non è motivazione logica e sufficiente a giustificare l’integrale compensazione delle spese.
Non occorrendo a tal riguardo ulteriori accertamenti, questa corte può provvedere direttamente, liquidando le spese del giudizio del giudizio di merito, da porre a carico dell’amministrazione convenuta, e di quelle del giudizio di cassazione, che seguono la soccombenza.
PQM
la corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 806,00 (Euro 445,00 per diritti, Euro 311,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi) e di quelle del giudizio di cassazione che liquida in Euro 595,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Orlando Mario Candiano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, sezione prima civile, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011