Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24871 del 24/11/2011
Cassazione civile sez. I, 24/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24871
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20982-2010 proposto da:
P.J. (OMISSIS), PR.GI.
(OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIULIA DI
COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE,
che li rappresenta e difende giuste procure in calce ai ricorsi;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. 883/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA
del 17/04/09, depositato l’01/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
udito l’Avvocato De Paola Gabriele difensore dei ricorrenti che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che
ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.J. e Pr.Gi. ricorrono per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Bologna in data 1 giugno 2009 che, accogliendo la domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un giudizio promosso davanti al tar Emilia Romagna, ha integralmente compensato le spese in considerazione del fatto che l’amministrazione convenuta non aveva svolto una sostanziale contestazione della domanda.
Il ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, che vanno riuniti perchè proposti avverso lo stesso provvedimento, sono fondati.
Come è stato già osservato (cass. n. 1101/2010, 27728/2009), i giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della 1. 24 marzo 2001 n. 89, non si sottraggono all’applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dall’art. 91 e ss. c.p.c. e pertanto la compensazione delle spese processuali postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso, dal momento che è pur sempre da una colpa organizzativa dell’amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice. La mancata contestazione della domanda, quindi, (al pari della contumacia) se può in concreto rendere meno dispendioso l’esercizio processuale del diritto non giustifica che i costi di tale esercizio debbano restare a carico dell’attore. Il provvedimento impugnato deve, perciò, essere cassato.
Non occorrendo a tal riguardo ulteriori accertamenti, questa corte può provvedere direttamente, liquidando le spese del giudizio del giudizio di merito, da porre a carico dell’amministrazione convenuta.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.
PQM
la corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna l’amministrazione al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti, delle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 1.140,00 (Euro 490,00 per diritti, Euro 600,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi) e di quelle del giudizio di cassazione che liquida in Euro 965,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi sezione prima civile, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011