Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24800 del 23/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24800
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
M.E.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 256/8/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 12.12.07, depositata il 07/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA
LETTIERI;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27 ottobre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito;
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione, con cui si è esposto:
“1. Con sentenza n. 256/08/07, depositata il 7.10.2008, la CTR della Campania, confermando la decisione della CTP di Napoli, ha riconosciuto il diritto di M.E. al rimborso dell’IRAP per gli anni 2000-2004 ritenendo che l’adesione spontanea al condono tombale, da parte del contribuente, non escludesse il diritto alla ripetizione dell’imposta versata quando, come nella specie, fosse insussistente il presupposto impositivo, id est il requisito dell’autonoma organizzazione.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza.
L’intimato non ha presentato difese.
2. Con un unico motivo, la ricorrente, formulando idoneo quesito, denuncia “violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR disatteso l’eccezione, proposta dall’Ufficio, secondo la quale l’adesione al condono determina l’estinzione dell’eventuale diritto al rimborso di somme corrisposte in eccesso, in relazione alle annualità d’imposta oggetto di definizione. Il motivo appare manifestamente fondato. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3682 del 2007; 17142 del 2008) ha, condivisibilmente, affermato che “in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria”.
3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, sicchè il ricorso va rigettato, e, non essendo necessari di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, col rigetto del ricorso del contribuente;
le spese del giudizio di merito vanno compensate tra le parti e quella del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’intimato ed in favore dell’Agenzia e si liquidano in Euro 800,00, oltre a spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna il contribuente a pagare quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro in Euro 800,00, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011